Raddoppio dei termini non applicabile all’IRAP per assenza di sanzioni penali (Cass. civ. Sez. V n. 10615 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il cd. raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 non trova applicazione con riguardo all’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. Il raddoppio opera invece per IRPEF e IVA in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione della denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015 sugli avvisi già notificati per periodi d’imposta anteriori al 2016. In tema di accertamento fondato su presunzioni semplici, queste devono essere gravi, precise e concordanti senza necessità di prove “certe”, con onere della prova contraria a carico del contribuente. La deducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti richiede la prova rigorosa delle componenti riferibili alla sola forza lavoro.
Il Fatto
Un contribuente, socio di una società per azioni, impugnava l’avviso di accertamento per IRPEF relativo all’anno d’imposta 2009, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il suo reddito per trasparenza, imputandogli il maggior reddito della società. A quest’ultima era stata contestata, con separato atto impositivo, l’illegittima deduzione di costi per fatture concernenti un’intermediazione illecita di manodopera e il recupero di retribuzioni erogate in nero.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la legittimità del raddoppio dei termini, la motivazione per relationem al processo verbale di constatazione, l’imputazione del reddito al socio e l’indetraibilità dei costi. Il contribuente ricorreva per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta i motivi relativi alla fondatezza dell’accertamento. Quanto alle presunzioni semplici, ribadisce che l’Amministrazione non deve fornire prove “certe”: gli elementi indiziari vanno valutati singolarmente e complessivamente, con onere della prova contraria a carico del contribuente. Nella specie la Commissione regionale ha elencato specificamente gli indizi tratti dal processo verbale e dalle dichiarazioni raccolte.
È inammissibile il motivo di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: il fatto storico risulta integralmente considerato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva la scelta delle fonti del convincimento. Il ricorrente contesta, in realtà, l’insufficienza motivazionale, non più denunciabile in sede di legittimità.
Infondato anche il motivo sull’indeducibilità dei costi a fini IRES. Venuta meno l’efficacia giuridica della fatturazione per la nullità dei contratti tra società interponente e interposta, cade la deducibilità dei costi così fatturati e l’onere della prova rigorosa delle componenti riferibili alla sola forza lavoro incombe su chi invoca la deduzione. Trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente non ha fornito la prova richiesta dall’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012.
Gli obblighi di motivazione per relationem sono assolti quando l’atto riproduce il contenuto essenziale del documento richiamato: nel caso, il processo verbale era ben noto al contribuente, essendogli stato comunicato in copia integrale con gli allegati. Non sussiste la violazione degli obblighi informativi dell’art. 12, comma 2, l. n. 212 del 2000, mancando la dimostrazione del concreto pregiudizio difensivo.
Il quinto motivo è invece fondato con esclusivo riferimento all’IRAP. Il raddoppio dei termini è legittimo per IRPEF e IVA, ma non può estendersi all’IRAP, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. La sentenza è cassata in parte qua e, decidendo nel merito, l’originario ricorso è accolto limitatamente alla ripresa IRAP e alle conseguenti sanzioni. Le spese sono integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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