Licenziamento disciplinare del medico: contestazione per relationem e immutabilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12973 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego privatizzato la specificità della contestazione non si valuta secondo i rigidi canoni dell’accusa penale, ma verificando che l’atto offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati e sia idoneo a soddisfare il diritto di difesa dell’incolpato. Il rinvio per relationem a un atto già conosciuto dal dipendente non pregiudica tale garanzia e non integra violazione del principio di immutabilità della contestazione quando il fatto storico non muta in corso di procedimento. Il giudizio di gravità dell’inadempimento, in quanto fondato su clausole generali quali la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, è sindacabile in cassazione come violazione di legge; resta invece riservata al merito, e non sindacabile, la ricostruzione del fatto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame proposto da un dirigente medico avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva respinto la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare con preavviso di dodici mesi. Il provvedimento espulsivo era stato adottato dall’azienda sanitaria a seguito di un’indagine penale che aveva coinvolto numerosi medici della provincia.
Sulla base degli atti dell’indagine l’azienda contestava al medico tre addebiti. Il licenziamento veniva poi irrogato in relazione al solo terzo: l’esercizio di attività professionale presso una struttura privata, con conseguente conflitto di interessi e concorrenza sleale rispetto all’ente datore. Soccombente in appello, il medico ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo l’errata contestazione dei fatti e la violazione dei principi di immutabilità e proporzionalità della sanzione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per plurime concorrenti ragioni. Anzitutto rileva la violazione del principio di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esige l’illustrazione del motivo e l’analitica indicazione delle considerazioni che giustificano la cassazione.
I motivi, inoltre, cumulano promiscuamente la deduzione di violazione di norme di diritto e di vizi di motivazione, senza precisare quale errore sia riferibile a ciascuno dei vizi tipizzati dall’art. 360 cod. proc. civ.. Il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. postula un fatto ancora contestato. La loro convivenza nel medesimo motivo rende lo stesso inammissibile per difetto di specificità, secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Corte.
Nel merito delle censure, la Corte ricorda che la specificità della contestazione si valuta dall’idoneità dell’atto a individuare i fatti addebitati e a garantire la difesa. Il rinvio per relationem aveva riguardato un atto già conosciuto dall’incolpato, e il fatto storico non aveva subito modificazioni: la sanzione era conseguenza della contestata attività privata parallela a quella istituzionale, svolta in regime di esclusività.
Quanto alla proporzionalità, la Corte territoriale aveva operato un giudizio valoriale di gravità, sussumendo la condotta nell’illecito contestato. Il medico legato alla pubblica amministrazione è tenuto al rispetto dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che richiama il regime delle incompatibilità e il divieto di cumulo di cui al d.P.R. n. 3/1957. La violazione dell’obbligo di esclusiva può giustificare la risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 72, comma 4, della legge n. 448/1998, ferma la violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 cod. civ.
La Corte ribadisce che le nozioni di giusta causa e giustificato motivo soggettivo sono clausole generali da specificare in via interpretativa, e che il giudizio di valore è soggetto al controllo di legittimità perché le sue specificazioni hanno natura giuridica. Nella specie, però, il ricorrente ha contestato il risultato dell’attività ricostruttiva, collocandosi sul piano del giudizio di fatto, non sindacabile neppure per la preclusione processuale operante nel giudizio di appello. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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