Giudicato esterno sul verbale INPS e sanzioni alle società di persone (Cass. civ. Sez. V n. 10618 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità di interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni: il suo accertamento non è patrimonio esclusivo delle parti e il giudice, al quale ne risulti l’esistenza, deve rilevarlo e valutarlo anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. Ne consegue che l’avviso di accertamento può essere legittimamente motivato per relationem mediante rinvio ai verbali INPS che contestino omissioni contributive previdenziali, purché conosciuti dal contribuente, rientrando detti verbali tra i documenti utilizzabili dagli uffici finanziari. In materia di ritardato od omesso versamento di ritenute alla fonte, il principio di personalizzazione della sanzione comporta che le persone fisiche che hanno la rappresentanza siano responsabili delle sanzioni, mentre la società rappresentata è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, con responsabilità solidale della società di persone e senza necessità per l’Erario di escutere preventivamente il legale rappresentante. Le violazioni tributarie consistenti nel tardivo od omesso versamento dell’imposta non sono soggette alla continuazione, che concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo.
Il Fatto
Una società di persone contribuente impugnava tre avvisi di accertamento e un atto di contestazione delle sanzioni relativi agli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003. Gli atti traevano origine da un verbale di accertamento INPS che aveva rilevato la mancata regolarizzazione di tre rapporti di lavoro subordinato, con contestazione della mancata effettuazione delle ritenute e dell’infedele presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta.
Il verbale INPS era stato impugnato davanti al giudice del lavoro, che aveva ridotto da tre a due i rapporti non regolarizzati; la decisione era stata confermata in appello e poi da questa Corte. Nel frattempo la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società, dopo la rinuncia dell’Ufficio alla pretesa relativa a un terzo rapporto. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado, riconoscendo la legittimità della motivazione per relationem e la correttezza dell’applicazione delle sanzioni. La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi; l’Amministrazione finanziaria resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, riqualificato come violazione di legge, la Corte ricorda innanzitutto che il giudicato esterno deve essere rilevato e valutato dal giudice anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, non essendo vincolato alla posizione assunta dalle parti. Richiama, in proposito, Cass., V, n. 25632/2021 e Cass., V, n. 21853/2023, che valorizza l’importanza del giudicato anche nel diritto dell’Unione.
La Corte aggiunge che essa non può sindacare la motivazione del verbale INPS, essendo estraneo alla giurisdizione tributaria, e richiama il criterio di ripartizione della giurisdizione fondato sulla natura del credito azionato (Cass., V, n. 11480/2022). La ricorrente, però, non ha scrutinato gli esiti del giudizio civile, così inficiando la specificità del motivo.
Nel merito, il motivo è infondato: l’atto di accertamento può essere motivato mediante rinvio ai verbali INPS, purché conosciuti dal contribuente, rientrando tali verbali tra i documenti trasmissibili agli uffici finanziari e utilizzabili ai fini dell’accertamento (Cass., Sez. V, n. 25472/2015; Cass., Sez. V, n. 22696/2008). Quanto al dedotto difetto di motivazione, il sindacato di legittimità è circoscritto alla violazione del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., e la motivazione, pur succinta, dà evidenza del percorso logico-giuridico seguito.
Il secondo, terzo e quarto motivo, riqualificati, sono dichiarati inammissibili: poiché le questioni non risultano trattate nella sentenza impugnata, la ricorrente aveva l’onere di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, indicando gli atti in cui lo avesse fatto. Nel quinto motivo, la Corte conferma che nelle società di persone la sanzione per omesso versamento delle ritenute è solidalmente imputabile alla società, senza obbligo per l’Erario di escutere preventivamente il legale rappresentante. L’ultimo motivo è infondato: il ritardo o l’omissione del pagamento attiene all’imposta già liquidata e non rientra nella continuazione di cui all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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