Raddoppio dei termini tributari provato dalle informative di polizia giudiziaria (Cass. civ. Sez. V n. 29104 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la proroga dei termini di esercizio del potere impositivo prevista dalla cosiddetta seconda normativa transitoria, di cui all’art. 1, comma 132, l. n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2 settembre 2015 per i periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2016, è subordinata alla sussistenza di una violazione comportante l’obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 e alla presentazione o trasmissione della denuncia, da parte dell’Amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, entro gli ordinari termini di accertamento. Tuttavia, laddove sia pendente un procedimento penale nel quale siano state acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai fini del raddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio, da parte dell’Agenzia delle entrate, della comunicazione della notizia di reato dalla quale esse scaturiscono. Il ricorso incidentale proposto dalla parte rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, al solo scopo di risollevare questioni assorbite, è inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

All’esito di indagini fiscali viene ricostruito il percorso di ingenti somme che dal conto corrente di una Onlus confluivano sui conti personali del tesoriere e della moglie, utilizzate per esigenze personali. Sull’equiparazione dei proventi illeciti ai redditi diversi, per l’anno d’imposta 2012 viene contestato il maggior reddito non esposto con atto impositivo notificato il 5 dicembre 2018. Nel corso delle indagini tributarie erano stati incardinati procedimenti penali per i fatti penalmente rilevanti emersi.

L’atto impositivo, impugnato dal contribuente, viene annullato dal giudice di primo grado, con sentenza confermata in appello sul punto specifico, perché l’Agenzia delle entrate non aveva dato la prova della presentazione della denuncia penale, ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento. Il ricorso incidentale d’appello, proposto dalla parte contribuente integralmente vittoriosa e radicato sui motivi non accolti in primo grado, è dichiarato assorbito e comunque inammissibile perché confuso nell’esposizione. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, cui resiste il contribuente con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1972 e dell’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015. La Corte ritiene il motivo fondato.

Il collegio valorizza lo stralcio delle controdeduzioni erariali di primo grado, riportato nel ricorso, ove si evidenziano gli estremi dei procedimenti penali scaturiti dalla denuncia per i fatti emersi nel corso delle indagini tributarie. Tale indicazione è ritenuta sufficiente ai fini della prova della denuncia.

La Corte richiama il principio per cui, in ragione della cosiddetta seconda normativa transitoria, la proroga dei termini impositivi è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l’obbligo di denuncia per alcuno dei reati tributari e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa entro gli ordinari termini di accertamento. Laddove però sia pendente un procedimento penale nel quale siano acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai fini del raddoppio, non essendo necessaria la prova della comunicazione della notizia di reato (Cass. T., n. 22902/2025). A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata, donde l’accoglimento del ricorso principale.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo dichiara inammissibile, perché non intercetta le rationes decidendi della sentenza. Il collegio d’appello, prima di ogni giudizio sulla chiarezza dei motivi, ha rilevato la carenza di interesse in ragione del rigetto dell’appello principale, essendo il contribuente pienamente vittorioso in primo grado; questa autonoma ratio non è stata aggredita con autonomo motivo (Cass. T., n. 102/2025). È già stato affermato, del resto, che il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, restando inammissibile quello proposto dalla parte completamente vittoriosa in appello al solo scopo di risollevare questioni assorbite, salva la facoltà di riproporle in sede di rinvio (Cass. T., n. 29662/2023).

In definitiva, il ricorso principale è accolto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché si uniformi ai principi indicati; il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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