Agevolazione ICI abitazione principale per più unità contigue dei coniugi (Cass. civ. Sez. V n. 21121 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari abitative consente l’applicazione alle stesse dell’aliquota agevolata — trasformatasi in totale esenzione ex art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2008, vigente ratione temporis — prevista per l’abitazione principale, quando l’insieme di tali unità non trascende la categoria catastale dei singoli immobili che lo compongono. Assume rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali, ma l’effettivo impiego ad abitazione principale dell’immobile complessivamente, unitariamente e funzionalmente considerato, anche qualora si tratti di immobili catastalmente distinti e di proprietà dei due coniugi. Resta ferma la spettanza della detrazione una sola volta per tutte le unità.
Il Fatto
Un contribuente ha impugnato sei avvisi di accertamento relativi all’ICI per gli anni dal 2006 al 2011. Il Comune aveva contestato l’indebita applicazione del trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale, sia quanto all’aliquota ridotta sia quanto alla detrazione, sul rilievo che il beneficio era già stato riconosciuto per altra unità immobiliare abitativa di maggior valore catastale, posseduta dal coniuge.
La CTP di Biella aveva rigettato il ricorso. La CTR del Piemonte ha invece accolto l’appello, individuando l’abitazione principale secondo il criterio sostanziale della destinazione del complesso dei beni, anziché sul mero dato formale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ritenendo i motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata. Quanto al protocollo d’intesa tra la Corte e il Consiglio Nazionale Forense, si ribadisce che esso non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità non giustificate dalle regole del codice di rito.
Il primo motivo, per omessa o apparente motivazione, è infondato. La CTR ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sui presupposti dell’agevolazione e ha accertato che i beni fanno parte di un medesimo complesso immobiliare, costituito da un unico edificio formato da due unità e relative pertinenze, in cui risiedono abitualmente il contribuente e il suo nucleo familiare, caratterizzato da un uso unitario e promiscuo. Non è configurabile alcuna omessa pronuncia.
Il secondo motivo investe la nozione di abitazione principale ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992. La Corte conferma che il concetto non ha alcuna relazione con quello di unica unità immobiliare catastale. Ai fini dell’ICI — ma non anche dell’IMU — è centrale il mero uso quale abitazione principale dell’immobile nel suo complesso, con conseguente irrilevanza dell’accatastamento unitario. Il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non osta all’applicazione dell’aliquota agevolata per tutte, sempre che il complesso abitativo non trascenda la categoria catastale delle singole unità e sia provata l’effettiva utilizzazione abitativa.
Il terzo motivo, sull’onere della prova, è inammissibile: la CTR non ha operato alcun ribaltamento degli oneri probatori, limitandosi a valutare le prove acquisite. La denuncia di violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere a parte diversa da quella onerata, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove.
Il quarto motivo, sull’asserita duplicazione della detrazione e sull’agevolazione alle pertinenze, è infondato. Quanto alle pertinenze, si richiama la nozione dell’art. 817 cod. civ., cui rinvia il d.lgs. n. 504 del 1992: l’area funzionalmente collegata al fabbricato segue il regime del bene principale ed è esclusa dall’autonoma tassabilità. La CTR ha correttamente riconosciuto la natura pertinenziale delle aree, non contestata dal Comune. Il ricorso va pertanto rigettato, con compensazione delle spese stante la novità della questione.
Nota della Redazione
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