Sospensione feriale assorbita nella sospensione dei termini tributari (Cass. civ. Sez. V n. 18033 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro, la sospensione dei termini per la proposizione di ricorsi e appelli disposta dall’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, opera dal 6 luglio 2011 fino al 30 giugno 2012. Il periodo di sospensione feriale che cada all’interno di tale più ampia fase di sospensione legale resta in essa assorbito e non può essere computato in aggiunta, in assenza di espressa contraria previsione. La sospensione feriale, invece, si cumula quando sia successiva alla cessazione della sospensione eccezionale, ma compresa nel termine già prorogato per effetto di quest’ultima.
Il Fatto
Il contribuente, esercente attività di commercio all’ingrosso di materiale da costruzione e articoli igienico-sanitari, impugnava un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 1991, l’Ufficio rideterminava il reddito dichiarato sulla base di documentazione extracontabile e di costi ritenuti indeducibili. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, riconoscendo la legittimazione attiva del contribuente e rilevando che l’Ufficio non aveva adeguatamente contrastato le eccezioni sulla rideterminazione del reddito di impresa.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello, notificato il 27 marzo 2013. Il giudice del gravame lo dichiarava inammissibile perché tardivo: secondo la CTR trovava applicazione il termine cd. lungo di impugnazione, con scadenza al 2 aprile 2012. Da qui il ricorso per cassazione dell’Ufficio, che lamentava la mancata considerazione della sospensione dei termini prevista dalla normativa del 2011.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della corretta applicazione dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, che prevede la sospensione delle liti fiscali definibili e dei relativi termini processuali fino al 30 giugno 2012. Preliminarmente, la Suprema Corte supera l’eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente: la tempestività dell’appello è questione valutabile d’ufficio, sulla base della normativa, prima e a prescindere dalle controdeduzioni di parte.
Nel merito, il ricorso è fondato. La Corte chiarisce che la controversia rientra nel parametro del valore massimo di 20.000 euro, poiché ai fini della definibilità si computano solo le imposte — nella specie di poco superiori a 17.000 euro — con esclusione di interessi, indennità di mora, sanzioni e contributi previdenziali, secondo l’insegnamento di Cass. n. 26660 del 2019. Irrilevante resta, pertanto, la diversa dichiarazione di valore operata dall’Ufficio nel ricorso.
Su queste basi, al termine originario dell’art. 327 cod. proc. civ., scadente il 15 febbraio 2012, va aggiunto un numero di giorni pari a quello compreso nel periodo di sospensione legale — 360 giorni — con conseguente proroga dell’impugnazione al 10 febbraio 2013. Sulle modalità di computo la Corte richiama Cass. n. 22891 del 2005, Cass. n. 14898 del 2007 e Cass. n. 5924 del 2010.
Il passaggio centrale riguarda la sospensione feriale. Quella compresa tra il 1° agosto e il 15 settembre 2011 non proroga ulteriormente la scadenza, perché interamente assorbita dal concorrente decorso della sospensione eccezionale. La Corte richiama ancora Cass. n. 14898 del 2007, Cass. n. 5924 del 2010 e Cass. n. 16876 del 2014. Diversamente, la sospensione feriale compresa tra il 1° agosto e il 15 settembre 2012 — 46 giorni — si cumula, perché successiva alla cessazione della sospensione eccezionale ma interna al termine già prorogato. Così il termine è venuto a scadere il 28 marzo 2013.
L’appello dell’Agenzia, notificato il 27 marzo 2013, è dunque tempestivo. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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