Raddoppio dei termini inapplicabile all’IRAP e presunzione di inerenza delle sponsorizzazioni sportive (Cass. civ. Sez. V n. 23298 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non si applica all’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. In tema di spese di sponsorizzazione, l’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2012, nel testo vigente ratione temporis, fissa una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche entro il limite di 200.000 euro, a condizione che i corrispettivi siano destinati a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e sia riscontrata una specifica attività promozionale del beneficiario. Il giudice di merito non può pertanto pretendere, entro tale soglia, un’autonoma verifica dell’inerenza del costo.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente, esercente attività di installazione di impianti elettrici, tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, recuperando i costi sostenuti per sponsorizzazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche, ritenute parzialmente inesistenti o non inerenti nella misura del 70%. La CTP di Siena accoglieva in parte il ricorso, ridimensionando il quantum della ripresa. La CTR della Toscana accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava i recuperi nella loro interezza. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi; resisteva l’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per inammissibilità dell’appello erariale, è stato dichiarato inammissibile per la novità della questione, mai evocata nel provvedimento impugnato, e comunque infondato. La Corte ha ribadito che i motivi di legittimità devono investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, con onere di allegazione e di autosufficienza a carico del ricorrente, richiamando sul punto Cass. n. 17041 del 2013 e Cass. n. 20694 del 2018. Quanto alla notifica dell’appello a mezzo posta in busta chiusa, ha confermato che la relativa irregolarità non incide sulla validità dell’atto, in assenza di contestazioni del destinatario (Cass. n. 31196 del 2024).

Anche il secondo, terzo, quinto e sesto motivo sono stati respinti o dichiarati inammissibili. In particolare, quanto al raddoppio dei termini, la Corte ha ribadito che, per la disciplina applicabile ratione temporis, esso deriva dal mero riscontro di fatti comportanti obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’esito del procedimento penale (Cass. n. 11171 del 2016; Cass. n. 24576 del 2022). È stata richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n. 247 del 2011, secondo cui il giudice tributario può compiere una prognosi postuma sulla sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, verificando l’uso non pretestuoso dello strumento da parte dell’Amministrazione. Il raddoppio è stato inoltre ritenuto applicabile indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell’autore del reato, purché il fatto-reato sia oggettivamente riferibile alla società contribuente.

Il quarto motivo è stato invece accolto. La società aveva reiteratamente dedotto l’inapplicabilità del raddoppio all’IRAP e la sentenza d’appello aveva sorvolato sulla questione. La Corte ha affermato che la statuizione che ritiene operativo il raddoppio si infrange, in relazione all’IRAP, sui principi nomofilattici secondo cui il meccanismo non si applica a tale tributo, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass. n. 600 del 2025; Cass. n. 10483 del 2018).

Parimenti fondato è stato ritenuto il settimo motivo. L’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2012 sancisce una presunzione legale di inerenza e deducibilità delle spese di sponsorizzazione sino a 200.000 euro, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, che sia rispettato il limite quantitativo, che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e che il beneficiario abbia posto in essere una specifica attività promozionale (Cass. n. 5720 del 2016; Cass. n. 4612 del 2023). La CTR, pretendendo anche la verifica dell’inerenza, si è posta in contrasto con tale presunzione assoluta entro la soglia indicata.

Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti dei motivi quarto e settimo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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