Onere della prova e territorialità IVA delle prestazioni relative a beni mobili (Cass. civ. Sez. V n. 20217 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, l’onere della prova dei presupposti della deroga al regime ordinario di territorialità grava sul contribuente, che invoca la deroga stessa. Nelle prestazioni di servizi, la distinzione tra le operazioni relative a beni mobili materiali (art. 7, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 633 del 1972), territorialmente rilevanti nello Stato in cui sono eseguite, e le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale (art. 7, comma 4, lett. d)), rilevanti nello Stato del committente, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onus probandi a un soggetto diverso da quello onerato secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni. È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto l’apparente vizio di violazione di legge, solleciti una diversa ricostruzione dei fatti.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate recuperava l’IVA relativa all’anno d’imposta 2008, contestando la detrazione di fatture emesse da una società con sede in Italia nei confronti di una società con sede in Germania, operante in Italia tramite un rappresentante fiscale, priva di stabile organizzazione. L’Ufficio qualificava le prestazioni come consulenza e assistenza tecnica, negando il requisito della territorialità; contestava inoltre l’inerenza dei costi per la riparazione di un autoveicolo e per l’affitto di locali.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta preliminarmente la richiesta del Procuratore generale di riunione della causa con altro procedimento, sul presupposto della connessione soggettiva: la trattazione delle cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso collegio realizza una situazione assimilabile al simultaneus processus, non necessitando la riunione formale (Cass., 30 novembre 2017, n. 28686; Cass., 23 febbraio 2010, n. 4357).

Il primo motivo è inammissibile. La Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis. L’art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 fissava la regola generale della territorialità per le prestazioni rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia o da stabili organizzazioni. In deroga, la lett. b) del comma 4 considerava territorialmente rilevanti le prestazioni relative a beni mobili materiali eseguite nel territorio dello Stato; la lett. d) quelle di consulenza e assistenza tecnica o legale, rilevanti nel luogo del committente.

Poiché il committente è una società tedesca con solo un rappresentante fiscale in Italia, diveniva decisiva la qualificazione delle prestazioni. La CTR ha accertato che si trattava di controllo della qualità della merce, confezionamento, coordinamento della spedizione e monitoraggio dei residui, operazioni riconducibili alla lett. b) e non alla lett. d). La Corte ribadisce che l’onere probatorio dei presupposti della deroga grava sul contribuente (Cass. 3603/2009; Cass. 15871/2016; Cass. 10355/2022) e che questi vi ha assolto, mentre l’Ufficio non ha offerto prova contraria, limitandosi ad apodittiche affermazioni.

La Corte conferma che, alla stregua della risoluzione dell’Agenzia n. 122/E del 12 agosto 2005, la perizia si sostanzia in valutazioni circoscritte allo specifico bene esaminato, mentre la consulenza implica analisi estese all’utilizzo della categoria di beni. Nella specie non è stato accertato il quid pluris proprio della consulenza. Le censure dell’Agenzia mirano, in realtà, a una diversa ricostruzione dei fatti.

Il secondo e il terzo motivo sono parimenti inammissibili, perché non colgono la ratio decidendi e sollecitano una rivalutazione delle prove preclusa in legittimità. La Corte richiama i principi sull’inerenza delle spese strumentali all’attività d’impresa (Cass. n. 28375 del 2018; Cass. Sez. U. n. 11533 del 2018) e la giurisprudenza UE sulla detrazione (Corte di Giustizia, C-475/23 del 4 ottobre 2024), confermando la qualificazione delle spese di pubblicità (Cass. n. 3087 del 2016).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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