Prescrizione decennale dei crediti erariali e difesa dell’agente della riscossione (Cass. civ. Sez. V n. 16597 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, in mancanza di una specifica previsione normativa di un termine di prescrizione breve, il credito erariale per IRPEF e IVA si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., non trovando applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. L’obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, mantiene carattere autonomo ed unitario, poiché il pagamento risente di nuove ed autonome valutazioni sui presupposti impositivi. Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei gradi di merito senza necessità di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, che resta richiesta solo per le liti avanti la Corte di cassazione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli dall’agente della riscossione, relativa a tredici cartelle esattoriali sottostanti. Il giudice di primo grado dichiarava il difetto di giurisdizione per le cartelle non aventi materia tributaria, l’inammissibilità del ricorso per altre cartelle nel rispetto del principio del ne bis in idem e, per il resto, rigettava il ricorso.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 51/6/2024, confermava la decisione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione articolando quattro motivi, illustrati con memoria, cui replicava l’agente della riscossione con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità e di autosufficienza dei motivi, riservandone lo scrutinio unitamente alle singole censure. La difesa dell’agente della riscossione mediante avvocato del libero foro nei gradi di merito è ritenuta legittima. La Corte distingue la questione dall’avvalimento davanti alla Corte di cassazione, regolato da Cass. n. 33413/2023, dove rilevano le peculiarità della procura speciale ad litem e le ragioni di deroga al patrocinio erariale.
Sul diverso versante del merito, richiamando Sez. Un. n. 30008 del 19.11.2019 e Cass. Sez. 6-1 n. 16314 del 10.06.2021, la Corte afferma che l’Agenzia può avvalersi di avvocati del libero foro senza bisogno di formalità né della delibera dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, nel rispetto degli artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri degli atti generali adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, d.l. 193 del 2016. La costituzione mediante l’uno o l’altro patrocinio postula implicitamente la sussistenza del presupposto.
Il secondo motivo, sulla prescrizione, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non indicando la tipologia e natura dei crediti per le singole cartelle. Nel merito, la Corte ribadisce che solo le fattispecie impositive espressamente previste, come i tributi locali, soggiacciono alla prescrizione quinquennale, mentre per le prestazioni unitarie opera l’ordinaria prescrizione decennale. In tema di IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro, in mancanza di espressa previsione breve, si applica l’art. 2946 cod. civ.
Infondato è anche il terzo motivo sul ne bis in idem: la sentenza aveva circoscritto il thema decidendum alle sole cartelle non interessate dai giudizi richiamati, uno dei quali ancora sub iudice e l’altro annullato con rinvio. Dal rigetto delle prime censure consegue l’infondatezza della quarta, relativa alla pretesa risarcibilità del danno ex art. 96 cod. proc. civ., per assenza di comportamento inescusabilmente negligente. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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