Raddoppio dei termini tributari salvo per gli avvisi già notificati nel 2015 (Cass. civ. Sez. V n. 6189 del 08.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di raddoppio dei termini per l’attività di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza. Le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015 non incidono sugli avvisi di accertamento relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e già notificati, poiché la disposizione transitoria richiama l’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati. Il raddoppio non è applicabile alle pretese relative all’IRAP, non essendo le violazioni di tale tributo presidiate da sanzioni penali.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate estendeva a un contribuente, amministratore di fatto e socio di una società, la sanzione irrogata a quest’ultima per false fatturazioni, ai sensi dell’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997. L’atto impositivo veniva notificato nel marzo 2016.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Pesaro-Urbino, che rigettava il ricorso ritenendo infondata la doglianza sulla violazione del termine di decadenza di cui all’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. In appello la C.t.r. delle Marche accoglieva invece la tesi del contribuente, escludendo l’operatività del raddoppio, e annullava l’atto. L’Agenzia ricorreva per cassazione; il contribuente restava intimato.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato, limitatamente alle sanzioni irrogate per tributi diversi dall’IRAP. La Corte ricostruisce la questione del raddoppio dei termini per l’attività di accertamento richiamando la giurisprudenza costante di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011.
Il raddoppio opera in presenza di seri indizi di reato, dati obiettivi che il giudice deve accertare e che non sono rimessi alla discrezionalità del funzionario. Non rilevano l’archiviazione della denuncia, la prescrizione del reato, l’esercizio dell’azione penale né l’esito del giudizio penale, in ragione del doppio binario tra procedimento tributario e processo penale. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 16728/2016, Cass. n. 26037/2016, Cass. n. 11620/2018 e Cass. n. 666/2025.
Quanto agli avvisi già notificati, la sequenza di riforme non spiega alcun effetto: la disciplina transitoria dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, non modificata dalla l. n. 208 del 2015, fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del decreto. Per l’IRAP, invece, il raddoppio è escluso, perché le violazioni di tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali: la Corte richiama Cass. n. 27250/2022, Cass. n. 10483/2018 e Cass. n. 11552/2022.
Nel caso concreto l’atto di contestazione della sanzione era stato notificato nel giugno 2015, come confermato dalle deduzioni difensive presentate dal contribuente in data 21.9.2015 ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997. Essendo l’atto impositivo emesso e notificato nel 2015 e riferito ad annualità antecedenti, è indifferente la data della comunicazione di notizia di reato e persino la sua omissione: rileva solo che le violazioni accertate integrino fatti penalmente rilevanti. La C.t.r. ha quindi errato nel negare l’applicazione del raddoppio.
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e il giudizio rinviato innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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