Abuso del contratto a termine negli LSU e danno comunitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6188 del 08.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando i lavoratori socialmente utili, pur avviati sulla base di un progetto di utilità collettiva, siano stati di fatto adibiti a mansioni e con modalità proprie del personale di ruolo dell’ente, il riferimento al progetto e alla normativa regionale sugli LSU assume carattere meramente formale. Il rapporto intercorso va pertanto qualificato come lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente illegittimità del ricorso ai contratti a termine e applicabilità delle tutele previste dalla Direttiva 1999/70/CE. Esclusa la conversione del rapporto, il danno va risarcito in misura parametrata alla fattispecie di cui all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.

Il Fatto

Cinque lavoratori, già impegnati presso un Comune siciliano in qualità di LSU con inquadramento nella categoria B3 del CCNL Enti Locali e orario inizialmente di venti ore, erano stati progressivamente destinati al servizio di trasporto pubblico, con mansioni di autista di autobus e scuolabus ovvero di manutentore del parco macchine, e con orario esteso a ventiquattro e poi a trentasei ore.

Essi avevano chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto, l’illegittimità dell’impiego a termine e la condanna dell’ente al risarcimento in forma specifica, con costituzione di un rapporto a tempo indeterminato dal trentaseiesimo mese, o in subordine al risarcimento monetario. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma, aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto e l’abuso del termine, condannando il Comune al danno comunitario parametrato all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 e quantificato in dodici mensilità dell’ultima retribuzione, oltre a una condanna generica al risarcimento commisurato al trattamento del dipendente comparabile. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente perché connessi, contestavano l’omesso esame del progetto di pubblica utilità posto a base dell’assunzione e il travisamento dell’intento dell’ente, non mirato all’impiego dei lavoratori come subordinati. La Corte li ha dichiarati inammissibili, perché non si misurano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il giudice d’appello non ha negato che i lavoratori fossero stati avviati sulla base di un progetto di utilità collettiva, pur rilevando la mancata produzione del documento. Ha invece ritenuto meramente formale il richiamo a quel progetto e alla normativa sugli LSU rispetto ai successivi contratti, segnati dall’utilizzo dei lavoratori in compiti e con modalità non difformi da quelli del personale di ruolo.

La Corte territoriale ha valorizzato, apprezzandoli unitariamente, più elementi: l’utilizzazione protrattasi senza soluzione di continuità dall’anno 1995, la mancata contestazione delle allegazioni introduttive secondo cui gli LSU erano stati impiegati per coprire carenze di organico e con modalità coincidenti con quelle imposte ai dipendenti a tempo indeterminato. Non vi è dunque alcun omesso esame, ma una diversa valutazione degli stessi fatti.

Anche il terzo motivo è inammissibile, poiché fa discendere il vizio denunciato dalla fondatezza delle censure precedenti. Una volta accertati lo scostamento dal tipo normativo che legittima l’impiego degli LSU e la riconducibilità dei rapporti all’ordinario lavoro subordinato, emerge l’abuso del ricorso ai contratti a termine e l’applicabilità della Direttiva 1999/70/CE.

Il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in materia di spese, è parimenti inammissibile perché prospettato come condizionato all’accoglimento delle altre censure. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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