Motivazione apparente della sentenza tributaria: cassazione con rinvio per violazione dell’art. 132 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 17698 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., la sentenza del giudice tributario la cui motivazione sia solo apparente, perché fondata su argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture. Integra il vizio di motivazione omessa o apparente la pronuncia che, richiamando adesivamente l’atto di appello, ometta ogni vaglio critico circa il percorso logico seguito per disattendere le ragioni delle parti. In materia di tributi locali non armonizzati, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto solo per i tributi armonizzati ovvero nelle ipotesi in cui tale obbligo risulti specificamente sancito dalla legge.
Il Fatto
Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento emessi dalla società concessionaria per conto del Comune, relativi alla TARSU per l’anno 2012 e alla TARES/TARI per gli anni dal 2013 al 2017. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e l’appello veniva parimenti respinto dalla Commissione tributaria regionale, la cui sentenza affermava la correttezza della pretesa, ravvisando un’ipotesi di omessa denuncia e rimarcando la colpevole omissione di collaborazione del contribuente, che si sarebbe rifiutato di consentire la verifica dello stato dei luoghi. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava la nullità del procedimento per l’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione e della sentenza di secondo grado. Il motivo è stato ritenuto infondato, risultando dagli atti del fascicolo di merito l’avvenuta comunicazione, con esito positivo, tanto dell’avviso di udienza quanto del deposito della sentenza impugnata.
Il secondo motivo concerneva la violazione del contraddittorio endoprocedimentale ai sensi degli artt. 10 e 12, comma 7, legge n. 212/2000. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, secondo cui, per i tributi non armonizzati, l’obbligo di contraddittorio non è generalizzato ma sussiste solo nelle ipotesi in cui risulti specificamente sancito dalla legge. Trattandosi di tributi locali, è stata esclusa l’obbligatorietà del contraddittorio e la censura è stata dichiarata infondata.
Il terzo motivo, riqualificato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., è stato ritenuto fondato per motivazione apparente. La Corte ha rilevato come la sentenza impugnata non rendesse percepibile il fondamento della decisione, non avendo il giudice di merito indicato i dati da cui ricavare la natura di omessa denuncia della pretesa, né l’epoca di decorrenza del possesso dell’immobile, né le ragioni del rigetto delle difese del contribuente relative all’insussistenza dello studio professionale e alla natura domestica dell’utenza. L’affermazione circa la colpevole omissione di collaborazione è stata definita ultronea e inidonea a giustificare il rigetto del gravame, mancando l’indicazione del soggetto passivo del tributo e ogni valutazione critica delle prove documentali prodotte.
Il quarto motivo, concernente la prescrizione dell’annualità TARSU 2012, è stato dichiarato assorbito nell’accoglimento del terzo, atteso che la sentenza aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulla difesa del contribuente, il quale aveva dedotto di essere nudo proprietario dell’immobile, con utenza domestica intestata all’usufruttuario. La Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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