Raggruppamento di imprese e iscrizione all’albo solo per le attività principali (Cass. civ. Sez. V n. 15518 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni a un raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito soggettivo dell’iscrizione nell’apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 446 del 1997 e del d.m. n. 289 del 2000, è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili. Ne consegue che, quando il servizio è affidato a un raggruppamento di tipo misto, la qualifica soggettiva è necessaria solo per le società che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, non anche per quelle impiegate in attività secondarie, di mero supporto e in funzione servente, il cui accertamento è riservato al giudice del merito. Il raggruppamento temporaneo non costituisce ente autonomo distinto dalle imprese associate, sicché non è configurabile un obbligo di iscrizione in capo al raggruppamento in quanto tale.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo alla TARSU per le annualità 2010, 2011 e 2012, notificatole dal raggruppamento temporaneo di imprese affidatario del servizio e dall’agente della riscossione. La società deduceva, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva del raggruppamento per mancata iscrizione all’albo dei soggetti abilitati e l’illegittimità del subingresso dell’agente della riscossione.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado. La contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in otto motivi, contestando profili di legittimazione, validità della sottoscrizione dell’atto, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, onere della prova e mancata disapplicazione del regolamento comunale e delle delibere tariffarie.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della legittimazione attiva del raggruppamento. Muovendo dalla disciplina dell’art. 52, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 446 del 1997, rileva che il raggruppamento non dà luogo a un’entità giuridica nuova con patrimonio autonomo, ma a una mera aggregazione di scopo retta da un mandato collettivo speciale con rappresentanza, priva di un centro autonomo di imputazione giuridica.

Pertanto nessuna iscrizione è dovuta dal raggruppamento come tale: il requisito soggettivo riguarda le singole imprese associate chiamate a prestazioni fungibili. Nel raggruppamento di tipo misto, la qualifica è necessaria solo per le società che svolgono le attività principali, mentre per le attività secondarie di supporto l’iscrizione è superflua, in linea con la disciplina unionale in materia di concessioni e appalti.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa e i propri precedenti sul punto (Cass. n. 31391/2024, Cass. n. 35338/2022) e ribadisce il principio di diritto. Quanto al contestato subingresso dell’agente della riscossione nei rapporti delle società del gruppo soppresse, il motivo è infondato: si è trattato di una successione a titolo universale tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, secondo i principi di Cass. Sez. U. n. 15911/2021, con conseguente insussistenza di violazioni del principio di immodificabilità del raggruppamento.

Sul difetto di valida procura degli avvocati del libero foro, la Corte, pur rilevata l’omessa pronuncia sul motivo di gravame, decide nel merito, ritenendo la costituzione rituale alla luce di Cass. Sez. U. n. 30008/2019. La sottoscrizione dell’atto impositivo da parte del responsabile della gestione, legale rappresentante di una delle società affidatarie e delegato con procura notarile, è ritenuta valida.

Quanto agli oneri motivazionali, la Corte conferma che l’obbligo è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, dichiarando inammissibile per difetto di autosufficienza la censura che non riporta i passi dell’atto asseritamente pretermessi. Nel merito, rigetta anche i motivi su motivazione, contraddittorio endoprocedimentale e disapplicazione del regolamento TARSU, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul regime transitorio. Il ricorso è respinto integralmente.

Nota della Redazione

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