I pozzi geotermici concorrono alla rendita catastale delle centrali elettriche (Cass. civ. Sez. 5 n. 12362 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di centrali geotermiche, ai sensi dell’art. 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005, convertito dalla legge n. 88 del 2005, applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l’alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e a incidere sulla determinazione della rendita catastale. Tali componenti non costituiscono pertinenza di una miniera, ma parte costitutiva dell’opificio di categoria D/1, sicché non può trovare applicazione la norma speciale di esclusione dalla stima. Il vincolo di assorbimento conseguente all’erronea esclusione dei pozzi dal calcolo della rendita non impedisce la riproponibilità delle doglianze sull’eccessività della stima avanti al giudice di rinvio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva parzialmente accolto l’appello erariale avverso la decisione di primo grado, la quale aveva a sua volta parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro gli avvisi di rettifica della rendita catastale di una centrale geotermica.
La società, nel proporre la dichiarazione DOCFA, aveva sostenuto che alla determinazione della rendita dovessero concorrere solo alcune componenti, escluse quelle costituenti parte essenziale del processo produttivo, tra cui i pozzi di produzione e di reiniezione. La società resisteva con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel richiamare l’indirizzo ormai consolidato espresso in precedenti conformi tra le stesse parti, ha ribadito che la fattispecie, relativa a una DOCFA del 2013, va regolata in base alla normativa previgente alla riforma di cui all’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, norma chiaramente innovativa con efficacia dichiaratamente non retroattiva. Ne consegue l’inapplicabilità, ratione temporis, del diverso orientamento che ha escluso i pozzi geotermici dal calcolo della rendita con riguardo a fattispecie successive al 2016.
La Corte ha quindi enunciato il principio per cui i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, l’alternatore e i trasformatori sono componenti non separabili della centrale, funzionali alla sua autonomia reddituale, e pertanto concorrono alla determinazione della rendita catastale. La CTR era incorsa nell’errore di aver scisso la funzione dei pozzi dalla destinazione produttiva della centrale, qualificandoli come pertinenza di un’inesistente miniera, al fine di applicare l’esclusione dalla stima.
Con riferimento al primo motivo del ricorso incidentale, la Corte ha escluso la violazione dell’obbligo di motivazione degli avvisi, richiamando il principio per cui, nella procedura DOCFA, l’obbligo può ritenersi osservato mediante la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, dovendosi ritenere inadeguato tale riscontro solo a fronte di una immutazione della proposta basata su diversi elementi di fatto, non anche quando consegua da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto la violazione è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando siano censurate la fondatezza e la congruità della stima. Il terzo e quarto motivo sono stati disattesi sulla base del medesimo principio affermato per i pozzi, con la conseguente inclusione nella stima anche di vapordotti, alternatore e trasformatori.
Il quinto motivo è stato invece accolto: le doglianze sull’eccessività della rendita risultavano inammissibili per i pozzi, a causa del vincolo di assorbimento derivante dall’erronea esclusione, ma riproponibili avanti al giudice di rinvio, mentre risultavano fondate con riferimento alle altre componenti incluse nel calcolo dalla CTR, non avendo il giudice regionale vagliato l’asserita eccessività estimativa allegata dalla società. La Corte ha quindi accolto il ricorso principale e il quinto motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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