Prescrizione e prova del fatto: rigetto del ricorso (Cass. pen. Sez. I n. 1715 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. soltanto quando le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. La valutazione compete allora al concetto di constatazione, e non a quello di apprezzamento, risultando incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento. Ne deriva che l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa in termini congetturali non è idonea a fondare l’assoluzione nel merito. Il criterio di verosimiglianza e le massime d’esperienza attribuiscono valore di prova al dato esaminato solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15 maggio 2024, confermava la decisione del Tribunale di Marsala del 20 luglio 2022, che aveva dichiarato la prescrizione del reato ascritto al ricorrente ai sensi dell’art. 4 legge n. 110 del 2024. I fatti riguardano la consegna di un oggetto di forma allungata, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un distributore di servizio, e il successivo rinvenimento in possesso dell’imputato, due giorni dopo, di un coltello della lunghezza di 6 centimetri nel corso di una perquisizione personale.
Il ricorrente impugnava la sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: la decisione, nel dichiarare la prescrizione, avrebbe disatteso le emergenze probatorie, dalle quali non si evinceva che l’oggetto consegnato fosse il coltello poi sequestrato. Ne discendeva, secondo la difesa, la necessità dell’assoluzione nel merito per mancata dimostrazione del passaggio dell’arma.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, giudicandolo infondato. Il Collegio osserva che le emergenze probatorie non consentivano l’assoluzione nel merito, non essendo possibile escludere che l’oggetto di forma allungata consegnato fosse il coltello sequestrato due giorni dopo.
Rileva, in proposito, che la consegna avveniva a margine di un’aggressione all’interno dell’area di servizio di un distributore di benzina, ed era registrata dalle telecamere di videosorveglianza, che riprendevano il passaggio dell’oggetto controverso. L’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, finalizzata a escludere che si trattasse di un coltello, si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce valore di prova al dato esaminato se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa, diversamente configurandosi un mero indizio.
Il Collegio richiama Sez. 6 n. 5905 del 2011, Sez. 4 n. 22790 del 2018 e Sez. 6 n. 36430 del 2014. Rispetto alla declaratoria di prescrizione, ritiene pertinente il principio di Sez. Un. n. 35490 del 2009, secondo cui, in presenza di causa estintiva, l’assoluzione ex art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. è ammessa solo se le circostanze idonee a escludere il fatto emergono dagli atti in modo non contestabile, così che la valutazione appartenga alla constatazione e non all’apprezzamento.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La decisione è stata assunta all’udienza del 17 dicembre 2024.
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Nota della Redazione
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