Inammissibile il ricorso che reitera motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 8202 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. La doglianza che contesti la correttezza della motivazione e la configurabilità del reato mediante criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito si sostanzia in una richiesta di rilettura degli elementi di fatto, estranea ai poteri della Corte di legittimità, cui è riservata in via esclusiva la valutazione delle risultanze probatorie. Ove la sentenza impugnata esponga le ragioni del convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 04.06.2024, ha confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. Secondo l’accertamento di merito, l’imputato aveva indotto la persona offesa a credere vero l’acquisto di un’autovettura all’asta giudiziaria, approfittando della pregressa conoscenza, e aveva tratto ingiusto vantaggio dalle somme versate senza corrispondere alcun corrispettivo.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. La difesa ha contestato la corretta configurabilità del reato, lamentando che non sarebbe stato adeguatamente valutato il comportamento della persona offesa né l’idoneità degli artifizi e raggiri a generare l’errore, oltre alla riconducibilità all’imputato dell’azione ricostruita in fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta un unico ordine di censure, articolato in due motivi, e ne rileva l’indeducibilità. Il primo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. La Corte ripercorre le ragioni del giudice distrettuale: le dichiarazioni dei testi escussi dimostrano che l’imputato traeva in inganno la persona offesa facendole credere vero l’acquisto di un’autovettura all’asta giudiziaria; l’inesistenza di tale asta costituisce il fulcro del raggiro; il ricorrente ha tratto ingiustamente vantaggio dalle somme versate senza che fosse corrisposto alcunché a titolo di corrispettivo.
Su questa base il Collegio osserva che i motivi, nel contestare la motivazione e la configurabilità del reato, sono fondati su argomenti che replicano quelli già esaminati in appello e risultano perciò inammissibili.
La Corte rileva inoltre che i motivi tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, come emerge in particolare dalla pagina 2 della sentenza impugnata. Sul punto richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30.4.1997, secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito.
Quanto all’ultima censura, il Collegio rileva che alla luce di quanto emerso nelle sentenze di merito risultano fondate le argomentazioni delle stesse circa il concorso dell’imputato nel reato di truffa, che risulta correttamente configurato.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.