Amministrazione di sostegno: dopo la Riforma Cartabia il reclamo va al Tribunale, non più alla Corte d’appello (Cass. 2089/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 2089 del 31 gennaio 2026 (R.G.N. 14038/2025) — Presidente Giulia Iofrida, Relatore Maura Caprioli.
Il principio di diritto
In materia di amministrazione di sostegno, la competenza sul reclamo avverso i decreti del giudice tutelare spetta al Tribunale, ai sensi dell’art. 473-bis.58 c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia, e non più alla Corte d’appello ex art. 720-bis c.p.c., per tutti i decreti emessi all’esito di un procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se l’amministrazione di sostegno è stata aperta in epoca anteriore. L’amministrazione di sostegno si articola infatti in una pluralità di procedimenti autonomi: quello iniziale di apertura si considera “definito” con il decreto di nomina o di rigetto, sicché la disciplina applicabile ai segmenti successivi si individua in base al loro momento genetico (art. 5 c.p.c.).
Il fatto
L’amministratore di sostegno aveva proposto reclamo contro il decreto del giudice tutelare di Macerata che, approvato il rendiconto, gli aveva liquidato 1.500 euro di equa indennità, ritenuta troppo esigua rispetto all’entità del patrimonio e alla difficoltà dell’amministrazione. Il Tribunale di Macerata, ritenendo il procedimento radicato prima della Riforma Cartabia e quindi applicabile l’art. 720-bis previgente (competenza della Corte d’appello), dichiarava la propria incompetenza. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Ancona sollevava regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c.
La motivazione
Il regolamento è ammissibile, essendosi validamente instaurato il rapporto processuale e restando possibile la prosecuzione dinanzi al giudice competente tramite translatio iudicii (Cass. n. 18121/2016; n. 21985/2021). Nel merito va accolto. L’art. 473-bis.58 c.p.c. prevede il reclamo al Tribunale ex art. 739 c.p.c. e il ricorso per cassazione avverso il decreto collegiale. La disciplina transitoria (art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022) applica le nuove disposizioni ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, mantenendo per quelli pendenti la disciplina anteriore.
Poiché l’amministrazione di sostegno è una misura di protezione destinata a durare nel tempo e ad adattarsi, essa si articola in una pluralità di procedimenti autonomi (apertura, singole richieste ex artt. 411 e 412 c.c., cessazione): l’art. 473-bis.58 opera in relazione al singolo procedimento instaurato nel corso dell’amministrazione, non a quello originario di apertura, che si considera “definito” con il decreto di nomina o rigetto e non è più “pendente”. Ne consegue che per i decreti emessi all’esito di un procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023 — anche in un’amministrazione aperta prima — la competenza è del Tribunale (Cass. n. 15189/2025; n. 28890/2025). In dispositivo la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Macerata, davanti al quale il procedimento andrà riassunto; nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento d’ufficio.
Implicazioni pratiche
Per amministratori di sostegno, beneficiari e loro difensori cambia il giudice del reclamo. Ciò che conta non è la data di apertura dell’amministrazione, ma quella di avvio del singolo procedimento (approvazione del rendiconto, liquidazione dell’indennità, autorizzazioni, revoca): se successivo al 28 febbraio 2023, il reclamo va proposto al Tribunale, con eventuale ricorso per cassazione contro la decisione collegiale; se anteriore, resta la Corte d’appello. Sbagliare giudice espone a una declaratoria di incompetenza e alla necessità di riassunzione.
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