Amministrazione di sostegno: senza l’audizione e la partecipazione del beneficiario il procedimento è nullo

Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 23242/2026 (n. sez. 3075/2026), pubblicata il 15 luglio 2026, R.G.N. 21555/2025, decisa il 9 luglio 2026 — Presidente Alberto Giusti, Relatore Rosario Caiazzo. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

Ai fini della scelta dell’amministratore di sostegno, l’audizione del beneficiario, qualora non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, è sempre necessaria, dovendosi tenere nella massima considerazione la sua volontà, da disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina; il beneficiario conserva per tutta la durata del giudizio la capacità processuale e la facoltà di scegliere il difensore di fiducia, e non può essere rappresentato dall’amministratore di sostegno.

Il fatto

La madre della beneficiaria di un’amministrazione di sostegno chiedeva al giudice tutelare di sostituire l’amministratore — un professionista esterno al nucleo familiare — con sé stessa. Il giudice tutelare del Tribunale di Vicenza rigettava l’istanza, valorizzando la necessità di una figura esterna per favorire l’autonomia della beneficiaria; il Tribunale, in sede di reclamo, confermava. La ricorrente deduceva, con cinque motivi, la nullità dei procedimenti per mancata notifica e partecipazione personale della beneficiaria e la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

La motivazione

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi e li ritiene fondati. Ai fini della scelta dell’amministratore di sostegno l’audizione del beneficiario — se non in stato di incapacità assoluta — è sempre necessaria, con la massima considerazione della sua volontà (Cass. n. 32219/2023); il beneficiario conserva inoltre la capacità processuale e la facoltà di scegliere il proprio difensore, potendo interloquire direttamente con il giudice tutelare (Cass. n. 34854/2024). Nel caso, la beneficiaria non era stata parte processuale nel merito, non risultava destinataria degli atti di impulso del procedimento di sostituzione, né risultava averne avuto audizione: si configura, pertanto, una nullità procedimentale. L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe il quarto e il quinto.

Esito: accoglie i primi tre motivi, assorbiti gli altri; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Nel procedimento di amministrazione di sostegno il beneficiario è parte necessaria, non oggetto passivo della misura: la sua audizione e la sua partecipazione sono presidio di validità del procedimento, e la loro omissione ne determina la nullità. La sua volontà va posta al centro e può essere disattesa solo con motivazione puntuale su circostanze gravi e inequivoche. Conservando capacità processuale e libera scelta del difensore, il beneficiario non può essere rappresentato dall’amministratore né estromesso dal contraddittorio, neppure quando l’istanza provenga da un familiare.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *