Rappresentanza di Agenzia entrate Riscossione e difetto di contraddittorio nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 14017 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Agenzia delle entrate Riscossione non è una pubblica amministrazione, ma un ente pubblico economico soggetto alla disciplina privatistica: è pertanto valida la procura speciale conferita a un soggetto estraneo alla sua struttura al solo fine di nominare un difensore del libero foro. I termini dilatori previsti dagli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 trovano applicazione con riguardo alla prima udienza di trattazione della controversia e non alle successive udienze interlocutorie. La motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni, pur graficamente esistenti, siano obbiettivamente inidonee a far percepire il fondamento della decisione, non potendo l’interprete integrarla con congetture.
Il Fatto
Una società in liquidazione impugnava un avviso di intimazione e le sottostanti cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, rilevando la regolarità delle notifiche, la spirata sospensiva ex legge n. 44 del 1999, la difendibilità dell’agente della riscossione da parte di un avvocato del libero foro e la legittimità della notifica a mezzo PEC.
La società contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando violazione del contraddittorio, carenza di legittimazione del procuratore speciale, pronuncia extrapetita, omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente. L’agente della riscossione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Il rispetto del termine di trenta giorni dell’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dei termini perentori dell’art. 32 riguarda la prima udienza di fissazione della controversia, non le successive udienze interlocutorie, secondo i richiami a Cass. n. 29087 del 2018 e Cass. n. 2787 del 2006. Il termine concesso per la prova della rappresentanza processuale non incide sulla regolarità del contraddittorio, essendo irrituale il deposito di memoria non autorizzata.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La CTR ha implicitamente rigettato l’eccezione di carenza di legitimatio ad processum decidendo nel merito le difese dell’agente. Nel merito, l’agente della riscossione è qualificato ente pubblico economico ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016. Resta ferma la facoltà di stare in giudizio con il direttore o persona delegata, ma non può disconoscersi validità alla procura speciale conferita a un soggetto estraneo alla struttura, al solo fine di nominare un difensore del libero foro, come chiarito da Cass. S.U. n. 30008 del 2019.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. A fronte dell’accertamento in fatto del giudice di appello, che ha ritenuto legittima la notifica a mezzo PEC delle cartelle, ritenute integre e conformi a legge, la ricorrente si è limitata a una semplice contestazione, senza fornire elementi a sostegno.
Il quinto motivo è infondato. La motivazione apparente sussiste solo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, secondo Cass. S.U. n. 22232 del 2016 e Cass. n. 13977 del 2019. Nel caso di specie la CTR ha accertato in fatto che il termine di sospensione era spirato in data 28/08/2018: motivazione essenziale che rende comprensibile la ratio decidendi di rigetto dell’eccezione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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