Appalto pubblico, proroga e recepimento della revisione prezzi ex d.l. n. 95/2012 (Cass. civ. Sez. I n. 9290 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, qualora le parti sottoscrivano un atto che proroga il contratto originario recependo la normativa inderogabile in materia di contenimento della spesa pubblica, il giudice non può limitarsi al criterio interpretativo letterale. L’art. 1339 cod. civ. impone l’inserimento automatico della disciplina legale nel contratto, anche in deroga alle clausole difformi. Ne segue che il giudice deve verificare se l’accordo revisionale originario risulti compatibile con gli obiettivi di contenimento della spesa perseguiti dalla legge, potendo la revisione condurre al superamento degli importi previsti dai tariffari Consip. La giurisdizione resta del giudice ordinario quando la clausola revisionale individua puntualmente un obbligo della parte pubblica, senza margini di discrezionalità.
Il Fatto
Una Città Metropolitana convenne in giudizio la società appaltatrice, in proprio e quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento di oltre tre milioni e mezzo di euro, a titolo di adeguamento del prezzo per gli anni 2013 e 2014, in forza del contratto di appalto stipulato il 19 aprile 2002 per il servizio energia degli istituti scolastici provinciali.
L’opponente contestò l’applicabilità della revisione prezzi per il periodo successivo al 13 aprile 2013, deducendo l’intervenuta rinegoziazione del contratto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’inapplicabilità ratione temporis della disciplina sugli interessi. Il Tribunale accolse parzialmente l’opposizione; la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, dichiarò dovuti gli interessi al tasso legale. La Città Metropolitana ricorse per cassazione con due motivi; la società resistette proponendo ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo del ricorso principale, di carattere prioritario perché attinente alla giurisdizione. La domanda dell’appaltatrice aveva ad oggetto il riconoscimento dell’adeguamento dei prezzi unitari e della revisione per gli anni 2013 e 2014, in applicazione delle clausole contrattuali. Il giudice di legittimità rileva che tali disposizioni circoscrivevano rigorosamente l’ambito della revisione, individuandone presupposti e modalità di calcolo, senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’Amministrazione.
Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 35952 del 2021, la Corte ricorda che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma primo, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., sussiste quando la clausola revisionale attribuisca all’Amministrazione un potere discrezionale. Quando invece la clausola individua puntualmente un obbligo della parte pubblica, l’appaltatore fa valere un diritto soggettivo e la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria. Il secondo motivo è pertanto rigettato.
È invece fondato il primo motivo, relativo all’interpretazione dell’atto d’obbligo sottoscritto il 14 aprile 2013. La Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, aveva qualificato l’atto come mera proroga del contratto originario, valorizzando il dato letterale e il richiamo ai medesimi patti, prezzi e condizioni, con il solo impegno dell’appaltatrice ad uniformarsi ai minori importi eventualmente previsti dai tariffari Consip.
Tale percorso ermeneutico è in linea con l’orientamento di legittimità che, in tema di contratti degli enti pubblici, riconosce la prevalenza del criterio letterale e l’inidoneità degli elementi extratestuali a integrare il consenso. Esso non è però condivisibile nella parte in cui nega rilievo economico al recepimento ope legis della disciplina introdotta dall’art. 1, comma tredicesimo, d.l. n. 95 del 2012.
La Corte sottolinea il carattere inderogabile di tale disciplina, destinata a inserirsi automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., anche in deroga alle clausole difformi. La norma consentiva all’Amministrazione di intervenire sulle condizioni contrattuali per adeguarle agli obiettivi di contenimento della spesa, ovvero di recedere in caso di rifiuto dell’appaltatore. Il giudice di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla compatibilità dell’integrazione apportata con la sopravvivenza dell’accordo revisionale originario, potendo questo condurre al superamento degli importi Consip. La sentenza è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, restando assorbite le censure del ricorso incidentale.
Nota della Redazione
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