Rivendicazione: l’onere probatorio non si attenua per l’eccezione di usucapione (Cass. civ. Sez. II n. 11143 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di usucapione, proposta dal convenuto in termini di domanda o di eccezione, non comporta di per sé alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell’onere probatorio a carico dell’attore in rivendicazione. Questi, anche quando il convenuto non abbia raggiunto la prova dell’usucapione, deve dimostrare il proprio diritto risalendo, se del caso attraverso i propri danti causa, a un acquisto a titolo originario o provando che egli stesso o uno dei danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario a usucapirlo. Il rigore probatorio resta attenuato solo se il convenuto, opponendo l’usucapione, abbia riconosciuto, anche implicitamente, o non abbia specificamente contestato l’appartenenza del bene al rivendicante o a un suo dante causa all’epoca in cui assume di aver iniziato a possedere. Nel giudizio di cassazione, il controricorso che non intende contraddire il ricorso ma aderisce ad alcune sue censure è qualificabile come ricorso incidentale adesivo, per il quale è sufficiente il rispetto del termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., non trovando applicazione l’art. 334 cod. proc. civ.. Chi afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio deve dimostrarlo, producendo la certificazione attestante la non impugnabilità, senza che la mancata contestazione di controparte valga come ammissione.
Il Fatto
La proprietaria di un appartamento con corte pertinenziale conveniva in giudizio il vicino, chiedendo l’accertamento dell’illegale distanza di alcune opere e la condanna alla demolizione e al risarcimento dei danni. Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale per la demolizione di opere realizzate dall’attrice. In un separato giudizio, la figlia del convenuto agiva per l’accertamento della proprietà esclusiva di un appezzamento di terreno e per il rilascio previa riduzione in pristino; la convenuta resistente chiedeva, in via riconvenzionale, l’usucapione della particella e l’accertamento di una servitù di affaccio. Riuniti i giudizi, interveniva volontariamente il dante causa della convenuta.
Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva le riconvenzionali, condannando la convenuta al rilascio e al risarcimento dei danni. La Corte d’Appello rigettava il gravame, ritenendo dimostrata la proprietà della particella in capo all’attrice e non raggiunta la prova dell’usucapione. Avverso tale sentenza la soccombente propone ricorso per cassazione con sei motivi; resistono gli originari attori e gli eredi del dante causa, i quali depositano controricorso aderendo al ricorso principale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte esclude l’incompatibilità del consigliere autore della proposta di definizione rispetto alla composizione del collegio giudicante, richiamando le Sezioni Unite n. 9611 del 10.04.2024. Precisa poi che il controricorso degli eredi del dante causa, non volto a contraddire il ricorso ma ad aderirvi, va qualificato come ricorso incidentale adesivo, per il quale è sufficiente il termine lungo; nel caso di specie tale termine risulta rispettato.
Il primo motivo è accolto. La Corte ribadisce che l’invocazione dell’usucapione da parte del convenuto non suppone alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell’onere probatorio del rivendicante, il quale, anche se l’usucapione non è provata, non è esonerato dal provare il proprio diritto risalendo a un acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso utile ad usucapire. Il rigore si attenua solo quando il convenuto abbia riconosciuto o non contestato specificamente l’appartenenza del bene al rivendicante o a un dante causa. Poiché la ricorrente aveva richiamato le contestazioni al titolo svolte in comparsa di risposta e il motivo di appello sul punto, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare tali principi invece di limitarsi a un’elencazione di titoli.
Il secondo motivo è fondato per error in procedendo. Il ricorso riporta, nel rispetto della specificità e autosufficienza, l’eccezione di irritualità e tardività del deposito della memoria ex art. 184 cod. proc. civ., sollevata in prime cure e reiterata in appello e ignorata dal giudice del gravame in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. La sentenza va cassata per omessa pronuncia. Assorbito il terzo motivo.
Il quarto motivo è parimenti fondato. La Corte territoriale aveva escluso la rilevanza del possesso anteriore, ritenendo utile ai fini dell’usucapione solo quello esercitato dall’acquirente dal 1998, senza approfondire le risultanze dei titoli antecedenti al suo acquisto e la possibile unione del possesso del successore a titolo particolare con quello del dante causa ex art. 1146, comma 2, cod. civ. Assorbito il quinto motivo. Il sesto motivo è inammissibile: chi afferma il giudicato esterno deve provare la definitività della pronuncia con idonea certificazione, non bastando la produzione della sentenza né la mancata contestazione di controparte, restando la doglianza non sufficientemente specifica.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, perché verifichi la ritualità delle istanze istruttorie e il tempestivo deposito della memoria ex art. 184 cod. proc. civ. e accerti l’effettiva sussistenza dei diritti proprietari vantati o la prova dell’usucapione, anche sulla base dei titoli prodotti.
Nota della Redazione
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