Operazioni oggettivamente inesistenti e doppia presunzione (Cass. civ. Sez. V n. 3179 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, anche mediante elementi indiziari o presuntivi, quali la qualità di cartiera o di società fantasma dell’emittente, spettando al contribuente la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni sottostanti. Tale onere non è assolto con la sola esibizione della fattura, con la regolarità formale delle scritture contabili o con i mezzi di pagamento adoperati, di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. Nell’ordinamento non è rinvenibile alcun divieto di presunzioni di secondo grado o a catena, potendo il fatto noto, accertato in base a una o più presunzioni gravi, precise e concordanti, costituire legittimamente la premessa di un’ulteriore inferenza presuntiva. Infine, per i tributi non armonizzati, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, che opera solo ove specificamente sancito.

Il Fatto

Un agente di commercio impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l’anno 2008, un maggior reddito imponibile derivante dal disconoscimento della deducibilità di alcuni costi. La contestazione riguardava l’importo di fatture emesse da una terza per consulenze e prestazioni di telemarketing, che l’Ufficio riteneva relative a operazioni oggettivamente inesistenti.

Il contribuente sosteneva l’effettività delle prestazioni, necessarie per fissare gli appuntamenti con i clienti e predisporre i bozzetti delle inserzioni, e deduceva plurimi profili di illegittimità formale e procedimentale dell’atto. Le ragioni non erano accolte nei gradi di merito. Il contribuente ricorreva in cassazione con cinque motivi; l’Amministrazione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un’eccezione di inammissibilità, chiarendo che è ammissibile il ricorso che cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., purché la formulazione consenta di cogliere con chiarezza le doglianze e di esaminarle separatamente (Cass. n. 8915/2018; Cass. Sez. U. n. 9100/2015). Il primo motivo è però inammissibile nella parte sul vizio di motivazione, per il limite della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

Nel merito della ripartizione dell’onere probatorio, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata: l’Amministrazione deve provare l’inesistenza dell’operazione anche in forma indiziaria o presuntiva, e al contribuente spetta poi provare l’effettiva esistenza delle operazioni (Cass. Sez. V n. 28628 del 2021; Cass. Sez. V n. 17619 del 2018). La CTR ha valorizzato molteplici elementi: l’inesistenza dello studio pubblicitario all’indirizzo indicato, l’irreperibilità dell’emittente, i prelievi in contanti corrispondenti ai bonifici ricevuti e la neutralizzazione di operazioni attive e passive nel modello UNICO.

La Corte conferma che la valutazione del compendio probatorio è riservata al giudice di merito (Cass. n. 331 del 2020). Il secondo motivo è infondato: per i tributi non armonizzati, come IRPEG e IRAP accertati a tavolino, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 24823/2015.

Quanto al terzo motivo, la Corte esclude l’esistenza del cosiddetto divieto di presunzioni di secondo grado o a catena, non riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né ad altra norma (Cass. n. 27982 del 2020). Il quarto motivo è inammissibile, non essendo state contestate operazioni soggettivamente inesistenti ma disconosciuti costi oggettivamente inesistenti, con conseguente indeducibilità. Il quinto motivo difetta di specificità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

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