Reati associativi concorrenti e bis in idem nella fattispecie mafiosa (Cass. pen. Sez. VI n. 608 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti tra i delitti di cui agli art. 416-bis cod. pen. e art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sussiste un rapporto di specialità reciproca, che esclude l’applicazione dell’art. 15 cod. pen. e ammette il concorso formale tra le due fattispecie. Il concorso non si configura, tuttavia, quando l’analisi del fatto concreto consenta di individuare una pluralità di organismi associativi distinti per autonomia decisoria, economico-finanziaria e delle dotazioni strumentali, oltre che per la parziale diversità soggettiva dei componenti. In tale ipotesi non si realizza alcuna violazione del divieto di bis in idem sostanziale, poiché all’indagato è ascritto un contributo autonomo a ciascuna struttura. Ai fini dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., il difetto di originalità espositiva del provvedimento cautelare rispetto alla richiesta del pubblico ministero non integra violazione dell’obbligo di autonoma valutazione, rilevando solo come indice dell’assenza di un effettivo vaglio giurisdizionale.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza genetica limitatamente ad alcune condotte e confermato nel resto la misura custodiale applicata a un indagato, ritenuto gravemente indiziato di reati in materia di stupefacenti, di associazione di stampo mafioso, di tentata estorsione aggravata, lesioni e porto d’arma, con aggravante del metodo mafioso.

Il ricorrente ha impugnato la decisione del riesame deducendo la nullità dell’ordinanza per assenza di autonoma valutazione, la violazione del principio di specialità e del divieto di bis in idem riguardo ai reati associativi, la mancanza di gravi indizi sui reati in danno della persona offesa e l’insussistenza delle aggravanti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità ribadiscono che la copia-incolla della richiesta cautelare non implica di per sé violazione dell’obbligo di autonoma valutazione, che richiede soltanto una rielaborazione critica degli elementi sottoposti all’esame giurisdizionale.

Sul rapporto tra le fattispecie associative, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui tra l’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e l’art. 416-bis cod. pen. esiste un rapporto di specialità reciproca, che non consente l’applicazione dell’art. 15 cod. pen. e rende configurabile il concorso formale (Sez. U n. 1149 del 2009, Magistris; Sez. VI n. 46301 del 2013, Corso).

Nella specie, tuttavia, i due reati non possono ritenersi in concorso apparente, perché dal fatto concreto emergono due organismi associativi con autonomia decisoria, economico-finanziaria e delle dotazioni strumentali: il ricorrente è risultato attivo sia nel settore degli stupefacenti, con ruolo di organizzatore, sia nelle ulteriori attività illecite del sodalizio mafioso.

Il Collegio conferma altresì la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, di natura oggettiva e applicabile a tutti i concorrenti, e dell’aggravante della finalità agevolativa, di natura soggettiva, che si comunica al concorrente consapevole dello scopo perseguito dal compartecipe (Sez. U n. 8545 del 2020, Chioccini).

Infine, le esigenze cautelari risultano correttamente desunte dal contesto criminale, dal ruolo di rilievo del ricorrente e dalla sua radicata adesione alle logiche associative, elementi non superati dal mero decorso del tempo. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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