Trattenimento DVD difensore detenuto e limite diritto difesa (Cass. pen. Sez. 1 n. 12064 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trattenimento della corrispondenza tra il detenuto in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. e il proprio difensore è legittimo ove risponda a superiori esigenze di tutela della sicurezza pubblica, sempre che non risulti compromessa l’effettività del diritto alla difesa. L’esclusione dal visto di censura non si applica a qualunque invio di documentazione del difensore all’assistito, ma soltanto a quella inerente all’attività difensiva svolta. Il provvedimento di trattenimento deve essere motivato sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare della natura di quanto trasmesso, ferma restando la carenza di interesse a impugnare quando il detenuto abbia già avuto piena conoscenza del contenuto del supporto.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. aveva proposto reclamo avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva disposto il trattenimento di un DVD a lui inviato dal difensore. Il supporto conteneva la ripresa di un percorso stradale tra la sua abitazione e quella della sorella, in cui comparivano persone non identificate e autovetture con targa visibile.
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva respinto il reclamo, ritenendo il trattenimento giustificato da esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. Avverso tale ordinanza il detenuto aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del diritto di difesa e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile per evidente carenza di interesse. Il detenuto aveva infatti dichiarato di aver già visionato il DVD, in una versione più ampia di quella trattenuta, e di conoscerne l’intero contenuto. Tale circostanza dimostrava che il provvedimento impugnato non ne aveva in alcun modo limitato la possibilità di difendersi.
Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa, la Corte ha escluso che l’omessa ostensione della relazione dell’addetto all’Ufficio Censura potesse integrare una lesione. La descrizione del contenuto del video era, nella specie, palesemente irrilevante, poiché il detenuto conosceva già il contenuto del supporto e le ragioni del trattenimento erano state ampiamente motivate dal magistrato di sorveglianza con un provvedimento comprensibile e non generico.
La Corte ha poi richiamato il costante principio per cui la decisione di mancata consegna deve essere motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare del contenuto effettivo della missiva (Sez. 1, n. 48522 del 2019, Rv. 277888), nonché quello per cui la motivazione può essere sintetica ma non generica (Sez. 1, n. 16744 del 2013, Rv. 257013). Nella specie, la pericolosità del detenuto e la presenza di persone e autovetture con targa visibile nei pressi dei suoi luoghi di riferimento legittimavano una soglia di attenzione particolarmente elevata.
Infine, la Corte ha respinto l’assunto secondo cui il DVD non avrebbe potuto essere trattenuto in quanto corrispondenza tra detenuto e difensore. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 18/2022, ha precisato che il diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni con il difensore non è assoluto ed è soggetto a possibili bilanciamenti con altri interessi costituzionalmente garantiti. L’esclusione dal visto di censura non può essere estesa a qualunque invio del difensore all’assistito, ma solo a quello inerente all’attività defensionale: diversamente, si consentirebbe di aggirare il controllo con il semplice escamotage di far inviare dal difensore documenti pericolosi ed estranei alla difesa. Nel caso di specie, alcuna esigenza difensiva era stata indicata o risultava dal contenuto del DVD.
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Nota della Redazione
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