Gestore di sala giochi e peculato: titolarità della qualifica pubblicistica e prelievo erariale (Cass. pen. n. 27551/2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione.
Il concessionario riveste la qualifica formale di “agente contabile” ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l’esercente, essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario, con la conseguente responsabilità per peculato in caso di appropriazione delle somme.
In tema di imputabilità, i “disturbi della personalità” possono rientrare nel concetto di “infermità” ex art. 88 cod. pen., purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa; il giudice può legittimamente escludere l’incidenza del disturbo quando questo, pur diagnosticato per altre tipologie di reati, non presenta alcuna relazione causale con il reato di appropriazione per cui si procede.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile al delitto di peculato, in ragione della cornice edittale prevista dal legislatore, che ne esclude l’operatività sia nella formulazione originaria che in quella successiva alla riforma del d.lgs. n. 150/2022.
L’attenuante derivante dalla collaborazione con la giustizia, prevista dall’art. 16-quinquies della legge n. 45/2001, non è applicabile al delitto di peculato, in quanto tale reato non è compreso tra quelli indicati dall’art. 9, comma 2, del d.l. n. 8/1991, cui la disposizione rimanda.
Il Fatto
L’imputato, gestore di una sala giochi, era stato condannato per il delitto di peculato, per essersi appropriato di somme di denaro che avrebbero dovuto essere versate alla pubblica amministrazione a titolo di Prelievo Erariale Unico (PREU) sugli apparecchi da gioco. In primo grado era stata riconosciuta la sua qualifica di incaricato di pubblico servizio. La Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la condanna, rideterminando la pena, e rigettava le istanze difensive relative al mancato espletamento di una perizia psichiatrica, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all’inapplicabilità della particolare tenuità del fatto e al mancato riconoscimento dell’attenuante per collaborazione con la giustizia.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi: la mancata assunzione di una prova decisiva (perizia psichiatrica) e vizi di motivazione sull’imputabilità; la mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; l’erronea applicazione della legge in relazione alla qualifica di incaricato di pubblico servizio e all’elemento psicologico; la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; e la mancata applicazione dell’attenuante per collaborazione con la giustizia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In merito alla qualifica di incaricato di pubblico servizio, ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza Rubbo), affermando che il gestore di sala giochi che incassa i proventi del gioco e non versa il PREU al concessionario risponde di peculato, poiché il denaro appartiene alla pubblica amministrazione sin dalla riscossione, e il gestore, partecipando all’attività del concessionario, agente contabile, è incaricato di pubblico servizio. La Corte ha escluso il difetto di motivazione sull’elemento soggettivo, rilevando che l’ipotetico errore sulla qualifica soggettiva sarebbe un errore di diritto, non scusabile.
Quanto alla perizia psichiatrica, la Corte ha richiamato il principio per cui la mancata effettuazione di una perizia non costituisce un vizio di mancata assunzione di prova decisiva, essendo la perizia un mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d’appello, che aveva escluso l’incidenza del disturbo borderline di personalità (diagnosticato per altri reati) sul reato di peculato, in assenza di un nesso eziologico tra il disturbo e la condotta appropriativa. La motivazione era fondata sulla distinzione tra reati a base violenta, sui quali il disturbo poteva incidere, e il reato di peculato, di natura patrimoniale.
La Corte ha rigettato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, osservando che l’art. 131-bis cod. pen., in entrambe le formulazioni, non è applicabile al peculato in ragione della cornice edittale. Ha inoltre escluso l’attenuante per collaborazione con la giustizia, in quanto prevista solo per i reati di cui all’art. 9, comma 2, del d.l. n. 8/1991, tra i quali non figura il peculato. Infine, ha ritenuto infondato il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la motivazione della Corte d’appello, che aveva legittimamente escluso elementi di segno positivo e aveva potuto trarre elementi di valutazione anche dai reati dichiarati prescritti, rimasti come fatti storici. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
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