Misure alternative e giudizio prognostico sul percorso rieducativo del condannato (Cass. pen. Sez. I n. 7360 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudizio prognostico del tribunale di sorveglianza non può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione. Tale valutazione deve tener conto del processo rieducativo concretamente seguito dall’istante ed è indispensabile per formulare il giudizio sul suo reinserimento sociale. Il controllo di legittimità non può risolversi in una rivalutazione dei presupposti fattuali già esaminati dal giudice di merito, quando la motivazione risulti congrua e conforme alla legge penitenziaria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di concessione congiunta dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare in relazione a una pena detentiva resa definitiva nel 2019. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con ordinanza del 14 novembre 2024, aveva respinto l’istanza, ritenendo inadeguato il progetto rieducativo proposto.
Avverso quel provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo la sospensione dell’ordinanza e deducendo la violazione degli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e il vizio di motivazione. Il ricorrente lamentava che la valutazione negativa si fondava sulla sola informativa trasmessa dai Carabinieri il 20 maggio 2024, nonostante il tempo trascorso dal deposito dell’istanza.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano manifestamente infondati. Il Collegio ha osservato che l’impugnazione non individuava singoli profili del provvedimento da sottoporre a censura, ma tendeva a provocare una rivalutazione dei presupposti fattuali per la concessione dei benefici penitenziari, già vagliati dal tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali.
Secondo la Corte, il giudice di merito ha valutato correttamente gli elementi acquisiti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità del condannato e correlandolo al progetto rieducativo posto a sostegno dell’istanza.
La Sezione ha richiamato l’orientamento per cui, ai fini della concessione di una misura alternativa, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e successivi ai reati, in funzione della valutazione prognostica dei benefici richiesti. Tale esame deve considerare il processo di rieducazione concretamente seguito dall’istante. Nel caso di specie, il tribunale si è espresso negativamente, in ragione dell’inadeguatezza del progetto e delle informazioni acquisite dal giudice di sorveglianza.
Ne è conseguita la conferma dell’esito sfavorevole e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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