Confisca di prevenzione motivi di merito ricorso per cassazione inammissibile (Cass. pen. Sez. 2 n. 5377 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 4 legge n. 1423/1956, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge n. 575/1965 e dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, qualificandola come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In tema di confisca di prevenzione, una volta dimostrata la sproporzione tra redditi e investimenti, l’onere difensivo di dimostrare la legittima provenienza di un bene non può essere assolto dalla mera allegazione di una plusvalenza derivante dall’operazione commerciale di acquisto e rivendita di altro bene del destinatario della misura, laddove manchi la giustificazione della provenienza delle risorse utilizzate per l’acquisizione del bene stesso.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in sede di misure di prevenzione, ha confermato il decreto del Tribunale di Bari che aveva disposto la confisca dei beni del ricorrente, ritenuti sproporzionati rispetto al reddito lecito del nucleo familiare, essendo stato qualificato come soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’omessa motivazione sulla richiesta di integrazione probatoria e la violazione del diritto al contraddittorio per la mancata escussione dei testimoni difensivi; con il secondo motivo, la violazione di legge in ordine alla ritenuta pericolosità sociale e all’esistenza della sproporzione patrimoniale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il consolidato principio per cui, nel procedimento di prevenzione, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge, con la conseguente esclusione del vizio di illogicità manifesta della motivazione. È denunciabile esclusivamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva ampiamente motivato il giudizio di pericolosità sociale, indicando una serie di precedenti penali idonei a far ritenere il ricorrente soggetto socialmente pericoloso nel periodo tra il 1977 e il 2015, consistenti in plurime ricettazioni e furti di merce e in reati in materia di stupefacenti, realizzati anche attraverso la messa a disposizione di un terreno per l’impianto di estese piantagioni di marijuana. La Corte ha inoltre precisato che i periodi in cui il ricorrente non aveva commesso reati coincidevano con i lunghi periodi di detenzione, dopo i quali aveva ripreso a delinquere.
Quanto alla sproporzione patrimoniale, la Corte ha osservato che la mancata escussione dei testimoni difensivi era stata giustificata dal fatto che i redditi dell’attività di imprenditore agricolo non erano adeguatamente documentati, essendo basati su mere stime presuntive del consulente di parte. I redditi agricoli non potevano comunque essere considerati per la verifica della sproporzione, trattandosi di introiti generati da beni acquistati con proventi illeciti, costituenti lo sfruttamento di beni “viziati” ab origine e rientranti tra quelli confiscabili ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 159/2011.
La Corte ha infine richiamato il principio per cui l’onere difensivo di dimostrare la legittima provenienza di un bene non può essere assolto dalla mera allegazione di una plusvalenza derivante dalla rivendita di altro bene, laddove manchi la giustificazione delle risorse per l’acquisto originario, citando i precedenti delle Sez. 5, n. 24930 del 2022 e Sez. 1, n. 30219 del 2016. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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