Reati edilizi, proprietario responsabile e tenuità del fatto cumulativa (Cass. pen. Sez. VII n. 35738 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È responsabile dell’abuso edilizio il proprietario del suolo che abbia la materiale disponibilità del bene, anche se non sia stato formalmente committente delle opere, qualora nessun altro vanti su di esso diritti reali di godimento. La qualificazione del manufatto come precario è esclusa quando, al momento del controllo, esso risulti completamente arredato e diviso in stanze. In tema di particolare tenuità del fatto, i criteri del primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. operano in modo cumulativo ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e in modo alternativo ai fini del diniego: è sufficiente la valutazione negativa di uno solo di essi per precluderne l’applicazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Napoli per avere installato, su suolo di sua proprietà, un prefabbricato e per avere violato i sigilli apposti, proseguendo nei lavori di completamento delle opere.

Propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dell’intervento come costruzione ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia. Con un secondo motivo contesta l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La prima doglianza è inammissibile. Le censure tendono a confutare su un piano sostanzialmente fattuale, con una lettura alternativa degli elementi di prova, le affermazioni puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata, come affermato da Sez. 6 n. 25255 del 14.02.2012 e Sez. 2 n. 23419 del 23.05.2007.

Quanto alla qualificazione del manufatto come precario, la Corte territoriale ha rilevato che, al momento del secondo controllo, il villino risultava completamente arredato e dotato di stanze. Quanto alla responsabilità, il giudice di merito ha correttamente richiamato il principio per cui è responsabile dell’abuso il proprietario, anche se non formalmente committente delle opere, poiché nel caso di specie egli aveva la materiale disponibilità del bene, senza che altri vantassero su di esso diritti reali di godimento. È stata inoltre sottolineata la piena consapevolezza dell’imputato circa l’illiceità della condotta, comprovata dal completamento delle opere successivamente al sequestro.

In ordine alla seconda doglianza, la Corte ribadisce che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie. I criteri del primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego: l’applicazione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi, secondo gli insegnamenti di Sez. 7 n. 10481 del 19.01.2022, Sez. 6 n. 55107 del 08.11.2018 e Sez. 3 n. 34151 del 18.06.2018.

La motivazione della sentenza impugnata è adeguata: la Corte territoriale ha fatto riferimento alla natura del fabbricato, alle modalità della condotta, all’aggravamento del carico urbanistico e al comportamento dell’imputato, che ha proseguito nell’esecuzione delle opere nonostante il vincolo imposto con il sequestro.

Stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.06.2000), alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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