Associazione per droga e acquisto costante di sostanza quale condotta partecipativa (Cass. pen. Sez. IV n. 36060 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra la condotta di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti la disponibilità manifestata dal soggetto agente all’acquisto costante della sostanza di cui il sodalizio fa commercio, ove tale condotta, unitamente ad altri indici comprovanti l’inserimento organico nel gruppo, determini uno stabile rapporto, ancorché non esclusivo, con l’associazione. La brevità del periodo di affiliazione non esclude di per sé la partecipazione, se le forniture si sono succedute con cadenza pressoché settimanale e hanno avuto ad oggetto quantitativi consistenti. In tema di intercettazioni di conversazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se ispirata a criteri di logicità. Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non è compatibile con i reati associativi.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 12/07/2024, ha parzialmente riformato la decisione con cui il Tribunale di Cassino aveva affermato la penale responsabilità di sette imputati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e cessione di droga e detenzione illecita di armi. In secondo grado la Corte ha assolto taluni imputati da alcuni capi, ha confermato le condanne residue e ha riqualificato diversi delitti-fine in termini di lieve entità, riducendo le pene.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affiliazione al sodalizio, di interpretazione delle intercettazioni, di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto, di ne bis in idem, di trattamento sanzionatorio e di diniego dell’attenuante del contributo di minima importanza.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara tutti i ricorsi inammissibili. Quanto alla posizione di chi aveva rivestito il ruolo di acquirente stabile, il Collegio osserva che il ridotto arco temporale dell’affiliazione non è decisivo: le forniture si erano succedute con cadenza quasi settimanale e avevano avuto ad oggetto quantitativi consistenti. Trova così applicazione il principio per cui la disponibilità all’acquisto costante della sostanza, unita ad altri indici di inserimento organico, integra la partecipazione associativa, richiamandosi Sez. IV n. 3398 del 14.12.2023.

Sul versante probatorio, la Corte ribadisce che l’interpretazione del linguaggio intercettato, anche criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se logica, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 22471 del 26.02.2015. Ne deriva l’inammissibilità delle censure che, a fronte di un impianto motivazionale congruo, sollecitano una rivalutazione nel merito delle risultanze captative, anche in assenza di sequestri di droga.

La Corte affronta poi la posizione dell’imputato che aveva eccepito il difetto di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto e la violazione del ne bis in idem. Sul primo profilo rileva l’aspecificità del motivo, meramente riproduttivo di censure già disattese in appello. Sul secondo, l’identità del fatto non sussiste per la diversità del bene oggetto della detenzione e per la non coincidenza del luogo di occultamento, richiamandosi Sez. I n. 41867 del 2024.

Infine, il Collegio esclude che questioni sul trattamento sanzionatorio non prospettate nei motivi di appello possano essere dedotte per la prima volta in cassazione, ribadendo il principio con Sez. II n. 29707 dell’08.03.2017. Quanto all’attenuante, ne è affermata l’incompatibilità strutturale con i reati associativi, citandosi Sez. I n. 7188 del 10.12.2020. I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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