Ricorso inammissibile per censure su dosimetria e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. 7 n. 14159 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, nel giudizio di legittimità, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, rientrando la graduazione della sanzione nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., censurabile solo per motivazione illogica o contraddittoria. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza dell’imputato; il relativo giudizio è insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia conto degli elementi considerati preponderanti. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari con la quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L’unico motivo di ricorso ha investito la concreta dosimetria della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando l’erronea valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato, richiamando il consolidato principio secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. La censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della sanzione non può trovare ingresso, salva l’ipotesi di motivazione illogica o contraddittoria, nella specie esclusa dalla Corte territoriale, la quale ha dato atto dei parametri posti alla base della determinazione della pena e dello scostamento dal minimo edittale, valorizzando la capacità a delinquere e la natura della sostanza stupefacente.
In relazione al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che, per effetto della riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente ai fini della concessione della diminuente e che il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, motivando anche solo sulla base dell’elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente dato atto dell’assenza di elementi positivi idonei a giustificare l’applicazione delle attenuanti e della sussistenza di elementi negativi desumibili dai precedenti dell’imputato, posti alla base della contestazione della recidiva specifica infraquinquennale.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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