Reati fine non necessari per la prova della partecipazione mafiosa (Cass. pen. Sez. I n. 38210 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reati associativi, la commissione dei reati-fine, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell’associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione. La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la sua messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi. L’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, essendo tale requisito previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione emessa inaudita altera parte. Nei confronti degli indagati per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta con riguardo all’adeguatezza della sola misura carceraria, prevalente sulla disciplina generale dell’art. 274 cod. proc. pen. Il mero decorso del tempo, ove non accompagnato da altri elementi circostanziali, possiede valenza neutra e non integra prova contraria.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del G.I.P. presso lo stesso Ufficio che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., in qualità di organizzatore di una cosca di ‘ndrangheta operante tra la Calabria e il territorio tedesco.
Secondo i giudici di merito l’indagato avrebbe svolto il ruolo di coadiutore diretto del capo del sodalizio, sovrintendendo alle attività delittuose del gruppo. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza articolando tre motivi, lamentando il difetto di autonoma valutazione, l’insufficienza e la genericità del compendio indiziario e la violazione della disciplina delle esigenze cautelari. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il rilievo sulla mancata contestazione dei reati-fine. Il motivo è infondato, perché in materia di reati associativi la commissione dei reati-fine non è necessaria né ai fini della configurabilità dell’associazione né ai fini della prova della condotta di partecipazione, come affermato dal consolidato orientamento richiamato nel provvedimento.
Manifestamente infondata è anche la censura sulla carenza del requisito dell’autonoma valutazione. Il vizio è riferito espressamente all’ordinanza del tribunale del riesame, mentre l’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. impone quel requisito solo con riguardo alla decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte. Per i provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente. Il ricorrente, inoltre, non ha indicato gli apprezzamenti di segno contrario che una valutazione completa avrebbe potuto disvelare.
Quanto all’art. 358 cod. proc. pen., il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d’indagine a favore dell’indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale. La sua violazione non può quindi essere dedotta con ricorso per cassazione.
Nel merito degli indizi, la Corte rileva che la figura dell’indagato è stata ricostruita attraverso dichiarazioni di collaboratori, contributi di terzi e un compendio intercettativo, con puntuale descrizione delle condotte integranti il contributo associativo e del ruolo sovraordinato ricoperto. Risulta così osservato il principio secondo cui la partecipazione mafiosa si sostanzia nello stabile inserimento nella struttura organizzativa.
I motivi sulle esigenze cautelari sono inammissibili per genericità. L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce una doppia presunzione che prevale sulla disciplina generale e superabile, quanto all’adeguatezza, solo nei casi di cui ai commi 4 e 4-bis. Il tempo silente non costituisce da solo prova dell’irreversibile allontanamento dal sodalizio. L’incensuratezza e l’impegno lavorativo non integrano circostanze decisive. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e invio del provvedimento alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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