Sopravvenuta carenza di interesse e revoca del sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. VI n. 38206 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sequestro preventivo impugnato con riesame, la sopravvenuta caducazione del provvedimento ablatorio per effetto dell’accoglimento del ricorso proposto dal soggetto che avrebbe diritto alla restituzione del bene determina la carenza di interesse del diverso ricorrente che non vanti tale diritto. Il venir meno dell’interesse per causa non imputabile al ricorrente rende il ricorso inammissibile, senza che possa seguirne condanna alle spese processuali o al versamento in favore della Cassa delle ammende, poiché difetta una ipotesi di soccombenza. La verifica della legittimazione ex art. 322 cod. proc. pen. cede di fronte all’accertamento della concreta utilità della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, persona sottoposta ad indagini per il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen., impugna l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta, quale terzo interessato, avverso il sequestro preventivo di una polizza vita del valore di 50.000 euro.
La misura era stata adottata quale profitto del reato contestato: il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante di una società, avrebbe ricevuto un finanziamento agevolato e ne avrebbe distratto parte, destinandola al premio assicurativo. Il Tribunale ha escluso la legittimazione, rilevando che la polizza era stata sottoscritta dalla società, unica beneficiaria.
La Motivazione della Corte
La difesa deduceva la violazione di legge in relazione agli artt. 322, 324 e 568 cod. proc. pen., sostenendo che la persona sottoposta ad indagini è sempre legittimata a proporre riesame e che, in ogni caso, sussisterebbe un concreto interesse a contestare la configurabilità del reato.
La Corte non affronta il merito di tale doglianza. Rileva, in via assorbente, che il ricorrente non ha un interesse concreto alla decisione.
Il medesimo provvedimento di sequestro era stato impugnato anche dalla società, unica titolare del diritto alla restituzione del bene. Il relativo ricorso, trattato alla stessa udienza, è stato accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e del decreto genetico, che ha così perduto la sua efficacia.
La caducazione del titolo ablatorio priva il ricorrente di qualsiasi utilità pratica della pronuncia. L’interesse a ricorrere, quale condizione di ammissibilità, è venuto meno per una causa non imputabile alla parte.
Da ciò la Corte fa derivare un corollario sul piano delle conseguenze processuali: il sopraggiunto venir meno dell’interesse non configura una ipotesi di soccombenza. Ne segue che il ricorrente non può essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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