Quasi flagranza da sorpresa e obbligo motivazionale del giudice della convalida (Cass. pen. Sez. I n. 38209 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida dell’arresto, il giudice non estende il proprio esame all’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve verificare la configurabilità in astratto del reato e l’attribuibilità dello stesso alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale. Il controllo sulla legittimità dell’operato della polizia giudiziaria è di ragionevolezza e riguarda lo stato di flagranza e l’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. La motivazione del provvedimento di convalida è carente quando si riferisce a un’ipotesi di quasi flagranza diversa da quella posta a fondamento dell’arresto, come la quasi flagranza da inseguimento anziché da sorpresa. In tal caso l’arresto deve ritenersi legittimamente eseguito e l’ordinanza va annullata senza rinvio.

Il Fatto

La polizia giudiziaria esegue l’arresto di un indagato per una presunta aggressione commessa, con l’uso di bastoni di legno, in danno della persona offesa. Nel procedimento si contesta, in via alternativa, il tentato omicidio e le lesioni aggravate, oltre a un’ipotesi di porto d’armi ai soli fini della contestazione.

Il Giudice per le indagini preliminari non convalida l’arresto e rigetta la richiesta di misura cautelare. Il giudice dubita della ricostruzione offerta dalla polizia, valorizzando le dichiarazioni rese dagli indagati in udienza di convalida, una querela presentata dall’arrestato prima dell’aggressione, la disabilità di un coindagato e la gravità della ferita riportata dall’arrestato. Esclude così la gravità indiziaria e la configurabilità della quasi flagranza, intesa come inseguimento o immediata percezione delle tracce del reato. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica, contestando che l’arresto era stato giustificato da una diversa ipotesi di quasi flagranza, ossia dalla sorpresa con cose o tracce del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Muove da una premessa generale sul perimetro del giudizio di convalida: il giudice non accerta i gravi indizi di colpevolezza, né le esigenze cautelari, né la responsabilità, ma controlla la ragionevolezza dell’operato della polizia rispetto allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. Sul punto richiama un consolidato orientamento di legittimità.

Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento impugnato, non aveva ritenuto del tutto implausibile la prospettazione della polizia giudiziaria, ossia la rappresentazione del fatto come si era presentata agli operanti nell’immediatezza dell’intervento. Tale rilievo, di per sé, rende legittimo l’arresto, al di là dei successivi sviluppi del procedimento e delle eventuali diverse imputazioni.

La Corte rileva poi che l’operato della polizia non era stato giustificato con l’inseguimento, ma con l’ampio richiamo alla situazione di fatto che aveva consentito di rilevare le tracce del reato: i mezzi usati e le ferite, presenti anche sull’indagato. Proprio quelle ferite avevano permesso, nell’immediatezza, il collegamento con l’episodio delittuoso avvenuto immediatamente prima.

Da qui il vizio del provvedimento: la motivazione è totalmente assertiva e carente, perché riferita all’ipotesi di quasi flagranza da inseguimento, che non corrisponde a quella posta a fondamento dell’arresto. Richiama quindi l’orientamento secondo cui ricorre la quasi flagranza quando l’indagato è sorpreso con cose o tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto, e quello secondo cui l’ipotesi di quasi flagranza da sorpresa non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale.

Consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, essendo stato legittimamente eseguito l’arresto. L’epilogo si giustifica perché il ricorso, avendo ad oggetto una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato solo a definire la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, e l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di effetti giuridici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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