Reati ostativi, collaborazione non decisiva e prova di resistenza del motivo (Cass. pen. Sez. I n. 32874 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei confronti dei condannati per reati ostativi cd. di prima fascia, in forza della novella apportata all’art. 4-bis legge n. 354 del 1974 dal decreto legge n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022, la collaborazione con l’autorità giudiziaria non assume più rilievo decisivo. La presunzione di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale è divenuta relativa, sicché spetta al giudice esaminare il percorso rieducativo compiuto dal condannato e valutare l’assenza di collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata. Sul piano processuale, il motivo di ricorso per cassazione deve contenere un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato, poiché la mancanza di correlazione determina inammissibilità. In presenza di doglianza processuale, la Corte è giudice dei presupposti della decisione e può prescindere dalla motivazione del giudice di merito, ma il ricorrente deve argomentare l’incidenza dell’errore sull’impianto decisorio.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibili le istanze di accertamento della collaborazione ex art. 58-ter legge n. 354 del 1975 e di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter comma 1-bis Ord. pen., rigettando contestualmente la richiesta di affidamento in prova a norma dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Il condannato, detenuto per rapina pluriaggravata, ha proposto ricorso per cassazione.

La difesa ha domandato il differimento della pena in regime di detenzione domiciliare, previo riconoscimento dei benefici ex art. 58-ter Ord. pen., o in subordine l’annullamento con rinvio, deducendo tre motivi: la trattazione congiunta delle istanze in udienza, non preceduta da adeguato avviso; l’erronea valutazione dei presupposti dell’affidamento; l’omessa motivazione sul percorso collaborativo. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Quanto alla detenzione domiciliare, il Tribunale l’ha disattesa per l’esistenza di una condanna per reato ostativo, profilo non contrastato dalla difesa, che ha invocato la misura solo nelle conclusioni e con istanza rivolta direttamente alla Corte.

Sul primo motivo, di natura processuale, la Corte richiama il principio secondo cui, di fronte a un error in procedendo, il giudice di legittimità è giudice dei presupposti della decisione contestata e può prescindere dalla motivazione del giudice di merito, eventualmente accedendo agli atti, come affermato da Sezioni Unite n. 42792 del 2001 e da Sez. V n. 19970 del 2019. Nel caso concreto, dal verbale d’udienza emerge che la difesa non sollevò obiezioni sulla trattazione congiunta, accettando il contraddittorio. La doglianza resta fine a sé stessa, priva di allegazioni su elementi pretermessi: è necessaria la cd. prova di resistenza, non dimostrata.

Con il secondo motivo, la difesa censura la valenza attribuita al rifiuto del programma terapeutico comunitario. La Corte osserva che il condannato, ad agosto 2023, ha rifiutato il percorso residenziale reputato idoneo dal Servizio e che il Tribunale ha tratto da tale dato oggettivo la persistente pericolosità sociale, valutazione non manifestamente illogica. Il motivo è distonico rispetto alla decisione e privo della correlazione richiesta, con conseguente aspecificità ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., come chiarito da Sezioni Unite n. 8825 del 2016.

Sul terzo motivo, relativo all’art. 58-ter Ord. pen., la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità: per i reati ostativi di prima fascia, la collaborazione non è più presupposto decisivo e la presunzione è divenuta relativa, con esame del percorso rieducativo demandato al giudice in virtù degli ampliati poteri istruttori dell’art. 4-bis, comma 2, Ord. pen. (Sez. I n. 35682 del 2023). La critica è generica, fondata su asserzione non dimostrata di condotta collaborativa nel processo definito con applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., e il motivo è inammissibile. Segue il rigetto e la condanna alle spese processuali, con annotazione ex art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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