Scambio di compact disk fra detenuti in 41-bis: ricorso del Ministero inammissibile (Cass. pen. Sez. I n. 6745 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso del Ministero della Giustizia avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha autorizzato un detenuto in regime differenziato allo scambio di compact disk con il proprio gruppo di socialità è inammissibile per genericità, ove non si specifichi per quali ragioni tali beni, di modico valore e già sottoposti a controllo al momento dell’acquisto, si prestino a essere veicolo di comunicazioni difficilmente decifrabili. L’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., come riformulato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, vieta la comunicazione e lo scambio di oggetti solo tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, rimettendo all’Amministrazione penitenziaria il potere di disciplinare le modalità degli scambi interni e di predeterminare condizioni e limiti con provvedimento motivato, sindacabile in sede giurisdizionale. Il controllo del giudice di sorveglianza non può tradursi in un accertamento di portata generale sulla legittimità delle prassi regolamentari.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. aveva chiesto all’Amministrazione penitenziaria l’autorizzazione a scambiare i compact disk musicali in suo possesso con i componenti del proprio gruppo di socialità. L’istanza era stata respinta e il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto dall’interessato ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza ha invece accolto il reclamo, riconoscendo il diritto allo scambio dei supporti musicali tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo di socialità. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. e attribuendo al provvedimento impugnato un’indebita efficacia erga omnes.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza n. 97 del 2020 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. nella parte in cui prevedeva l’adozione delle misure di sicurezza volte a garantire l’assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, anziché tra detenuti appartenenti a gruppi diversi. Il Giudice delle leggi ha tuttavia riconosciuto all’Amministrazione penitenziaria il potere di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi interni e di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni, con particolare riguardo agli oggetti che, più di altri, si prestano a essere veicolo di comunicazioni difficilmente decifrabili.
Su tale base il Collegio rileva che il mutamento del quadro normativo, operato ex tunc dalla pronuncia costituzionale, rende generico il motivo di ricorso. Pur essendo ferma la facoltà dell’Amministrazione di stabilire condizioni e limiti con provvedimento motivato, non sottratto a sindacato giurisdizionale, nel caso di specie manca del tutto l’indicazione delle ragioni per le quali proprio i compact disk in questione, acquistati presso l’impresa di mantenimento e già debitamente controllati, rappresentino in sé un veicolo di comunicazioni criptiche.
La Corte sottolinea che, per ravvisare un’analogia tra lo scambio di supporti musicali e quello di beni quali libri o copie parziali, occorreva precisare perché tale scambio possa avere contenuto difficilmente decifrabile o comunque pericoloso rispetto alle esigenze di sicurezza, con specifico riferimento alla consegna a detenuti già ammessi alla socialità. L’ordine di servizio n. 121/bis del 2021, richiamato dal ricorrente, si limita a escludere in via generale lo scambio di oggetti acquistabili tramite modello 393, senza nulla specificare sul punto.
Quanto all’asserita efficacia erga omnes dell’autorizzazione, la Corte reputa parimenti generica la doglianza, osservando che lo scambio con detenuti a loro volta non autorizzati a detenere lettori di compact disk ben può essere regolamentato dall’Amministrazione, alla quale resta rimesso il potere di disciplinare le modalità degli scambi e di predeterminare le relative limitazioni. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; non consegue la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo il ricorrente assimilabile a una parte privata rispetto al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., in ragione della natura pubblica della funzione svolta nel procedimento per reclamo giurisdizionale.
Nota della Redazione
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