Detenzione illegale di arma ereditata e dolo generico nel reato di detenzione (Cass. pen. Sez. I n. 6749 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione illegale di arma, il reato è configurabile anche quando il soggetto ometta di denunciare l’arma ricevuta jure successionis, ancorché il precedente detentore l’avesse regolarmente denunciata e l’arma resti detenuta nello stesso luogo. La ratio dell’obbligo di denuncia è individuare gli attuali detentori e i luoghi di custodia, per consentire i necessari controlli. Ai fini dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta, ossia nell’avere l’arma materialmente a disposizione per un tempo apprezzabile, a nulla rilevando i motivi dell’azione. Non esclude il dolo l’erroneo convincimento dell’agente circa l’obbligo di denunciare il possesso, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale, non riconducibile all’art. 47, comma terzo, cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste condannava l’imputato per la detenzione di una carabina ad aria compressa rientrante tra le armi comuni da sparo, in quanto idonea a esplodere proiettili con energia cinetica superiore a 7,5 joule ai sensi dell’art. 2, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall’art. 11, comma 2, legge 21 dicembre 1999, n. 526. L’arma, ereditata dal padre e da questi regolarmente denunciata, era stata rinvenuta dai Carabinieri durante una perquisizione, occultata dietro un mobile della cucina. Nel giudizio d’appello una perizia aveva accertato che si trattava di un’arma perfettamente funzionante, ancorché di fabbricazione non recente.

L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo, l’asserita mancata consapevolezza della natura di arma, il contrasto con l’art. 5 cod. pen. come interpretato dalla Corte costituzionale n. 364 del 1988, la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e la mancata concessione della sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dell’elemento soggettivo nel delitto di detenzione illegale di arma. Richiamando un consolidato orientamento, ribadisce che il reato si configura anche quando l’arma sia posseduta jure successionis, poiché l’obbligo di denuncia mira a identificare i detentori attuali e i luoghi di custodia. Ai fini del perfezionamento del dolo è sufficiente quello generico: la coscienza e la volontà di tenere l’arma a disposizione per un tempo apprezzabile, restando irrilevanti i motivi dell’azione.

La Corte richiama sul punto Sez. I n. 13662 del 1998 e Sez. I n. 21355 del 2013, nonché Sez. VII n. 24231 del 2019, secondo cui non esclude il dolo l’erroneo convincimento circa l’obbligo di denunciare l’arma, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale e non riconducibile all’art. 47, comma terzo, cod. pen. Viene inoltre ribadito, richiamando Sez. I n. 15885 del 2007, che la conoscenza della legge penale è presunta dall’art. 5 cod. pen. e che, in materia di armi, valgono i principi generali degli artt. 42 e 43 cod. pen.

Su queste basi la Corte dichiara manifestamente infondati i motivi sulla mancanza o mancata dimostrazione del dolo, poiché i giudici di merito lo hanno accertato valorizzando la conoscenza, da parte dell’imputato, dell’esistenza della carabina ereditata dal padre, che l’aveva denunciata e aveva richiesto l’autorizzazione al trasferimento in altro Comune. Le censure, in quanto reiterative di quelle d’appello, sono giudicate non specifiche ma solo apparenti.

Quanto all’errore sull’inefficienza dell’arma, la Corte richiama Sez. I n. 16221 del 2020: l’errore di fatto ha efficacia scriminante, ai sensi dell’art. 47 cod. pen., solo quando attiene alla completezza e interessa l’arma in ogni sua parte essenziale, non quando riguarda un semplice difetto di funzionamento. Il quinto motivo, fondato sul mero sospetto che l’arma fosse stata occultata da un terzo, offre una ricostruzione alternativa non sottoponibile al sindacato di legittimità, che non può sostituirsi al giudice di merito.

Infine, la Corte rigetta i motivi sulla pena e sulla sospensione condizionale, rilevando la congruità della motivazione, fondata sulle modalità approssimative e pericolose di custodia e sul precedente giudiziario dell’imputato. Richiama Sez. III n. 26527 del 2024, secondo cui il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. può costituire precedente ostativo alla concessione del beneficio. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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