Reato associativo e corruzione: indizi generici e annullamento (Cass. pen. Sez. VI n. 36895 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la gravità indiziaria del reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen. richiede la dimostrazione dell’esistenza di una struttura organizzata sovraordinata, stabile nel tempo e volta alla commissione di una serie indeterminata di reati, non potendosi desumere l’affectio societatis dalla sola contestazione dei reati-fine. Il requisito della stabilità del vincolo e dell’indeterminatezza del programma criminoso può essere dedotto dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, di condotte integranti i reati-scopo poste in essere da soggetti stabilmente collegati, purché le modalità di progettazione e consumazione, le relazioni tra i concorrenti e gli strumenti apprestati siano indicativi di una organizzazione autonoma e capace di progettualità ulteriore. La corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 cod. pen. non può essere affermata in via meramente indiziaria e presuntiva, occorrendo la dimostrazione di specifiche attività di ufficio riconducibili all’indagato. Ne consegue che la motivazione che si limiti a richiamare la documentazione sequestrata e i messaggi intercettati, senza ricostruire il sistema di affari, l’esito delle pratiche e le condotte funzionali del pubblico ufficiale, è generica e inadeguata.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha accolto l’appello del pubblico ministero e ha applicato a un ispettore di pubblica sicurezza, in servizio presso l’ufficio immigrazione di una questura, la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Gli si contestano l’art. 416 cod. pen. e l’art. 318 cod. pen., in concorso con un consulente di un centro servizi, nell’ambito di una associazione finalizzata a procurare permessi di soggiorno a cittadini extracomunitari in cambio di denaro.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo, alla configurabilità della corruzione e all’attualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione accoglie il primo e il secondo motivo, assorbendo le censure sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura. Il punto di partenza è la nozione di reato associativo: elemento essenziale è l’esistenza di una struttura organizzata sovraordinata, che rappresenta il pericolo per la sicurezza pubblica e giustifica la punibilità rispetto al mero accordo. Il vincolo deve essere connotato da stabilità nel tempo, per distinguerlo dal concorso di persone nel reato continuato, dove l’accordo è occasionale e limitato a reati determinati.
La Corte richiama la propria giurisprudenza: Sez. VI n. 36131 del 13.05.2014, Torchia, e Sez. II n. 53000 del 04.10.2016, Basso. Da tali arresti si desume che le condotte di partecipazione possono essere provate attraverso i reati-fine, purché le modalità di progettazione, le relazioni tra i concorrenti e gli strumenti apprestati siano indicativi di una organizzazione stabile e autonoma, dotata di capacità progettuale che persiste oltre la consumazione dei reati-scopo.
Nel caso concreto, invece, l’ordinanza impugnata richiama la documentazione sequestrata in modo del tutto generico, riportando l’elencazione del verbale, senza individuare il giro di affari dell’associazione né l’esito delle pratiche. Sono valorizzate unicamente due conversazioni, in cui i due si limitano a sollecitare i pagamenti e i permessi: risultanze inidonee a comprovare un sistema organizzato e stabile.
Non soccorre la contestazione dei reati-fine, relativi a tre episodi di false dichiarazioni di conoscenza della lingua italiana, non ascritti anche al ricorrente. L’art. 318 cod. pen., ascritto solo a quest’ultimo, non può fondarsi su una contestazione che supplisce alla carenza di dimostrazione di specifiche condotte illecite di rilascio dei permessi, i quali non sono neppure genericamente indicati. L’annullamento consegue con rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà riesaminare i gravi indizi di colpevolezza e, di conseguenza, il pericolo di reiterazione e l’adeguatezza della misura.
Nota della Redazione
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