Rescissione del giudicato: termine decorre dalla conoscenza del procedimento (Cass. pen. Sez. I n. 38289 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni per la proposizione della richiesta di rescissione del giudicato, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento, e non dalla piena conoscenza degli atti processuali o della sentenza conclusiva. La declaratoria di inammissibilità del ricorso alla Corte EDU, fondata sul mancato esperimento dei rimedi interni, non costituisce un nuovo dies a quo, né introduce un rimedio ulteriore rispetto a quelli previsti dall’ordinamento. La mancata instaurazione di un rapporto effettivo con il difensore di ufficio non integra gli estremi della incolpevole mancata conoscenza del processo quando il condannato, revocando cognita causa il mandato fiduciario, abbia dimostrato di essere consapevole dello svolgimento del giudizio.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta dal condannato avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, irrevocabile nel marzo 2022. La richiesta era fondata sulla mancata notifica del decreto di citazione a giudizio e sulla asserita mancata instaurazione di un rapporto professionale con il difensore di ufficio nominato dopo la revoca di quello di fiducia.
La Corte territoriale ha ritenuto tardiva l’istanza, presentata il 2 gennaio 2025, poiché il ricorrente stesso aveva ammesso di avere avuto conoscenza della sentenza già nell’aprile 2022, al momento della notifica dell’ordine di esecuzione. Ha inoltre respinto la richiesta subordinata di restituzione nel termine per impugnare. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti incentrati sulla asserita violazione della disciplina della rescissione e delle norme convenzionali in tema di diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza del provvedimento impugnato. Sul primo motivo, relativo alla decorrenza del termine, ha richiamato il principio consolidato per cui il termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza del procedimento e non dalla conoscenza degli atti o della sentenza. Ha citato sul punto Sez. IV n. 36560 del 22.09.2021 e Sez. I n. 32267 del 30.10.2020, nonché Sez. II n. 14510 dell’08.01.2025, che ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva fatto decorrere il termine dalla notifica dell’ordine di esecuzione.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva ammesso di avere appreso la sentenza nell’aprile 2022, con la notifica dell’ordine di esecuzione; il termine era dunque scaduto nel maggio 2022, mentre l’istanza è stata depositata solo nel gennaio 2025. La Corte ha respinto la tesi secondo cui la decorrenza andrebbe individuata nella data della decisione della Corte EDU di inammissibilità del ricorso per mancato esperimento dei rimedi interni, rilevando che tale pronuncia non trova alcun appiglio normativo o giurisprudenziale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza del tutto estranea al perimetro dell’istituto della rescissione. Ha inoltre escluso ogni violazione del diritto di difesa, rilevando che il Tribunale aveva correttamente nominato il difensore ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen. e, in caso di assenza, un sostituto ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Ha richiamato il principio della completa equiparazione tra difesa fiduciaria e difesa di ufficio (Sez. Un. n. 22 dell’11.11.1994) e Sez. Un. n. 14991 dell’11.04.2006, secondo cui la condotta negligente del difensore sostituto non integra caso fortuito o forza maggiore. Ha inoltre distinto il caso dalla sentenza Sannino c. Italia, poiché in quel giudizio era stato il difensore di fiducia a rinunciare al mandato nella totale inconsapevolezza dell’imputato.
Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha richiamato Sez. V n. 31201 del 15.09.2020 e Sez. III n. 29592 del 20.05.2021, che hanno ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 629-bis cod. proc. pen., ribadendone la compatibilità con le disposizioni costituzionali e convenzionali. Quanto alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per aspecificità, essendo stata già rigettata con provvedimento divenuto definitivo nel febbraio 2024. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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