La legittimazione alla querela per danneggiamento prescinde dall’uso occasionale del bene (Cass. pen. Sez. 2 n. 18866 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di querela per il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 cod. pen. spetta non solo al proprietario, ma anche a chi abbia un rapporto di fatto con la cosa, purché di origine non illegale, che gli consenta di utilizzarla o di trarne utilità. La legittimazione all’istanza punitiva non è esclusa dall’uso occasionale del bene, né richiede un rapporto continuativo e strutturato con esso. La qualità di detentore qualificato non è necessaria, essendo sufficiente che il soggetto abbia la disponibilità materiale della cosa al momento del fatto e che da essa riceva un’utilità. La censura che deduca l’invalidità della querela per difetto di legittimazione del querelante è manifestamente infondata quando questi abbia utilizzato il veicolo per raggiungere il luogo dei fatti, posteggiandolo nelle vicinanze.
Il Fatto
Il Tribunale di La Spezia, con sentenza dell’08/11/2023, aveva condannato l’imputato per i reati di minaccia aggravata e danneggiamento, riconoscendo per quest’ultimo la diminuente della provocazione e subordinando la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma, ha assolto l’imputato dal reato di minaccia e ha rideterminato la pena per il danneggiamento in mesi quattro di reclusione, eliminando la condizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione dell’art. 635 cod. pen. e l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di valida querela. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che la persona offesa, essendosi recata sul luogo dei fatti a bordo di un’autovettura di proprietà della madre, non fosse detentore qualificato del bene e quindi non legittimato a presentare l’istanza punitiva, non essendo emerso un rapporto continuativo e strutturato tra il soggetto e la cosa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente qualificato il ricorso come inammissibile per manifesta infondatezza della censura proposta. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio consolidato per cui il diritto di querela per il reato di cui all’art. 635 cod. pen. spetta anche a chi abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla norma incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene o comunque ne riceva una utilità.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che era pacifico e incontestato che il querelante avesse la detenzione dell’autovettura intestata alla madre, avendola utilizzata per raggiungere il bar ove si svolsero i fatti e posteggiandola sulla strada. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, era sufficiente a legittimare l’istanza punitiva, non rilevando a tal fine l’uso più o meno occasionale del veicolo né le ragioni dell’acquisita disponibilità.
La giurisprudenza citata conferma l’orientamento: il diritto di querela è stato riconosciuto anche al titolare di un mero diritto di godimento sul bene, e in materia di furto alla cassiera di un supermercato, al responsabile della sicurezza e al custode di uno stabilimento, tutti in quanto titolari di una detenzione qualificata della cosa. Il principio è stato applicato in modo estensivo, valorizzando la funzione della querela come condizione di procedibilità che tutela l’interesse del soggetto leso dal reato.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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