Confisca per equivalente e terzo proprietario: disponibilità effettiva del bene (Cass. pen. Sez. III n. 6585 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca per equivalente disposta ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, la tutela del terzo che assume di essere titolare di diritti acquisiti anteriormente al sequestro è assicurata, in sede di esecuzione penale e nel contraddittorio con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, dalle disposizioni del Titolo IV, Libro I, del d.lgs. n. 159/2011, e in particolare dagli artt. 52 e 55. L’art. 52, comma primo, d.lgs. n. 159/2011 esprime un principio generale del sistema, anche unionale, che valorizza la tutela del legittimo affidamento dell’operatore economico prudente e accorto. Ne consegue che il giudice può negare tutela al terzo quando la riconducibilità effettiva del bene all’indagato e la consapevolezza dell’intento elusivo risultino da elementi concreti e univoci.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di confisca per equivalente avente ad oggetto due unità immobiliari di sua proprietà formale, ma ritenute di fatto riconducibili al marito, indagato per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 quale amministratore di fatto di una società.
La ricorrente deduce la violazione di legge sotto due profili. Da un lato, sostiene che gli immobili sono stati acquistati con atto di compravendita del dicembre 2015, con riserva del diritto di abitazione in favore del venditore, prima che costui avesse notizia del procedimento penale a suo carico, e che il prezzo pagato era congruo ed effettivo. Dall’altro, contesta la ritenuta insussistenza della buona fede del terzo e l’asserita estraneità dei cespiti ai delitti tributari contestati. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che gli immobili, pur formalmente trasferiti con atto antecedente all’acquisizione della notizia di reato, siano rimasti nella disponibilità effettiva dell’indagato e a lui riconducibili.
Tale conclusione si fonda su una serie di elementi convergenti: l’età pressoché coeva delle parti della compravendita; la riserva del diritto di abitazione in capo al venditore, con grave limitazione del diritto di proprietà dell’acquirente; il permanere della residenza e del domicilio dell’indagato presso l’immobile ben due anni dopo il trasferimento; la coabitazione con la ricorrente, presente durante le operazioni di perquisizione nella qualità di proprietaria. La Corte rileva inoltre che l’atto di trasferimento del 2015 è successivo alla commissione dei reati tributari contestati, riferiti alle dichiarazioni fiscali degli anni 2013 e 2014.
Sulla base di tali elementi, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, il giudice di merito ha affermato che le condizioni del contratto rivelano l’intento di sottrarre solo formalmente la disponibilità del bene all’indagato, che ne ha conservato la piena disponibilità.
Quanto all’art. 52 d.lgs. n. 159/2011, la Corte richiama il principio secondo cui la tutela dei terzi di buona fede, titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro e alla confisca, è assicurata in sede esecutiva nel contraddittorio con l’Agenzia nazionale, ai sensi degli artt. 52 e 55 del codice antimafia. La norma esprime un principio generale di tutela del legittimo affidamento dell’operatore prudente e accorto, come affermato da Sez. III n. 39201 del 2020.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha escluso la buona fede della ricorrente, ritenendola consapevole dell’intento elusivo del marito. A sostegno di tale convincimento ha valorizzato due circostanze immediatamente successive al sequestro: la richiesta del certificato di cambio di residenza e la verifica delle formalità iscritte sull’immobile. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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