Ricorso in cassazione inammissibile se proposto dalla parte personalmente (Cass. pen. Sez. I n. 25105 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente. A seguito della modifica degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. È irrilevante, a tal fine, la mera indicazione del nominativo di un difensore di fiducia che si limiti ad autenticare la firma del ricorrente. Il difetto di legittimazione dell’impugnante integra autonoma causa di inammissibilità, che prescinde dall’esame dei motivi.

Il Fatto

Con sentenza emessa il 05.02.2026 il Tribunale di Torino ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, la pena di due mesi di reclusione e 100 euro di multa, in aumento sulla pena già irrogata con altra sentenza. La pena complessiva, pari a un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 530 di multa, è stata sostituita con la detenzione domiciliare per analogo periodo.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con atto sottoscritto personalmente, privo di motivi, riservando la loro redazione a un difensore nominativamente indicato, che però non li ha mai depositati. La questione che giunge davanti alla Corte riguarda quindi la validità dell’atto di impugnazione proposto dalla parte in proprio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato normativo risultante dalla novella del 2017. Il testo dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, legge n. 103/2017, è chiaro nel riservare la proposizione del ricorso alla parte assistita da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Su questo punto la Corte richiama l’interpretazione consolidata delle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, secondo cui il ricorso avverso qualsiasi tipo di provvedimento deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. La regola vale anche per i provvedimenti in materia cautelare, dove pure più forte sarebbe l’esigenza di accesso diretto al giudice di legittimità.

Ne discende il difetto di legittimazione del ricorrente che abbia agito personalmente e senza l’assistenza di un difensore. Non vale a sanare l’atto la sola indicazione del nominativo di un difensore di fiducia, che abbia sottoscritto il ricorso unicamente per autenticare la firma della parte: si tratta di attività palesemente irrilevante ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità.

La Corte aggiunge un’autonoma ragione di inammissibilità. Il ricorso è del tutto silente sui motivi di impugnazione e sulle censure mosse al provvedimento impugnato, sicché risulta privo del contenuto minimo richiesto per l’esame dei profili di doglianza. Le due cause di inammissibilità concorrono, ciascuna dotata di autonomia.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 186 del 13.06.2000, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000,00, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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