Reato continuato e autonomia dei reati: no alla continuazione senza disegno unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 9197 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione può legittimamente rigettare la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen. quando non emerga alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati. È sufficiente che i reati risultino determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti, manifestando una generica propensione alla tipologia di delitto. In sede di legittimità il ricorso che solleciti una diversa lettura delle argomentazioni del giudice dell’esecuzione è manifestamente rivalutativo, versato in fatto e aspecifico, e come tale inammissibile.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo di unificare sotto il vincolo della continuazione una pluralità di reati oggetto di condanne diverse. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica e nella veste di Giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta.

Il giudice riteneva che i reati fossero stati commessi in contesti temporali tra loro distanti e con modalità di aggressione di differente tipologia, escludendo così l’esistenza del medesimo disegno criminoso. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha esaminato il ricorso muovendo dalla deduzione di vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. Il ricorrente sosteneva che i reati fossero frutto di preventiva ideazione unitaria, realizzati entro un breve lasso di tempo, di natura omogenea e con similari modalità esecutive.

La Corte ha ritenuto la doglianza non fondata. Il giudice dell’esecuzione aveva adeguatamente motivato in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, evidenziando l’assenza di elementi da cui desumere una programmazione unitaria. I reati apparivano piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.

Nell’ordinanza impugnata si era ritenuto che il condannato avesse dimostrato una generica propensione alla tipologia di delitto, dalla quale traeva indebiti profitti in danno delle vittime. Tale accertamento esclude il requisito identitario della continuazione, che richiede l’unicità del disegno criminoso e non la mera serialità delle condotte.

La Corte ha qualificato il ricorso come manifestamente rivalutativo, interamente versato in fatto e aspecifico. Le doglianze sollecitavano una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in sede di legittimità, e denunciavano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento. Sul punto richiama Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv 280601.

Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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