BancaRotta e prestanome: la Cassazione esclude l’attenuante per il socio (Cass. pen. Sez. 5 n. 10973 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministratore prestanome non può essere esclusa dalla sola natura formale della carica, dovendo il giudice di merito accertare la concreta consapevolezza e il ruolo effettivo svolto; tale valutazione, se congruamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità. Nel giudizio di appello conseguente al rito abbreviato, le parti non hanno un diritto all’assunzione di prove nuove, ma solo il potere di sollecitare l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., rimanendo al giudice la valutazione dell’assoluta necessità dell’integrazione probatoria; la prova richiesta deve essere sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado per realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’aggravante della pluralità di fatti di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. è configurabile anche in presenza di più condotte distrattive compiute in continuità temporale ed aventi ad oggetto lo stesso bene, senza che rilevi il fine di liquidazione del patrimonio sociale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, all’esito di trattazione in pubblica udienza, ha confermato la pronuncia di primo grado resa in sede di giudizio abbreviato, dichiarando l’imputata colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta impropria per operazioni dolose.
L’imputata, socio unico e amministratore della società, ricorre per cassazione deducendo cinque motivi. La difesa contesta la sussistenza dell’aggravante della pluralità di fatti di bancarotta, il diniego delle attenuanti generiche, l’erronea valutazione dell’elemento soggettivo del dolo in capo all’amministratore prestanome, nonché l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso, nel suo complesso, infondato, pur presentando diversi profili di inammissibilità. Il tema centrale è la questione processuale, valutata preliminarmente, relativa alla mancata rinnovazione dell’istruttoria per l’audizione di testimoni ritenuti decisivi dalla difesa.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, nel giudizio di appello avverso una sentenza resa all’esito del rito abbreviato, la rinnovazione istruttoria è ammessa solo se il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria per la sua potenziale idoneità a incidere sul complesso degli elementi acquisiti. Le parti non hanno un diritto all’assunzione di prove nuove, ma solo il potere di sollecitare l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Tale orientamento trova conferma nel nuovo comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che limita l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello ai soli casi di integrazione probatoria già assunta in primo grado.
Nel caso di specie, l’opzione per l’abbreviato non era stata subordinata all’assunzione della prova testimoniale, richiesta dalla difesa solo con l’atto di appello, e non risultava sollecitato, in primo grado, il potere di integrazione istruttoria del giudice. La Corte d’appello ha inoltre spiegato che la prova richiesta non era necessaria, essendo già in grado di decidere allo stato degli atti.
Con riferimento all’elemento soggettivo, la Corte osserva che le questioni relative al ruolo meramente formale dell’imputata e alla sua mancata consapevolezza erano già state affrontate e risolte dai giudici di merito nella doppia conforme. Le distrazioni sono state effettuate con assegni e versamenti di somme in favore della stessa imputata, e le somme mancanti risultano utilizzate per estinguere obbligazioni non della società fallita ma della socia o dei suoi familiari. Il disinteresse dell’amministratrice dopo la dismissione degli immobili non la esime da responsabilità, avendo la società continuato ad accumulare debiti verso il fisco fino alla dichiarazione di fallimento.
La Corte ritiene inammissibili le censure che sollecitano una rivalutazione degli elementi di prova posti a sostegno delle statuizioni di condanna, essendo il controllo di legittimità limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute. Infondato è il motivo relativo all’aggravante della pluralità di fatti di bancarotta, essendo configurabile anche nel caso di più condotte distrattive in continuità temporale, e privo di pregio il motivo sulle attenuanti generiche, correttamente negate sulla base dei plurimi precedenti penali dell’imputata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.