Reato continuato in executivis: onere di allegazione e indici del disegno unitario (Cass. pen. Sez. I n. 7078 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di reato continuato richiesto in sede esecutiva, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’unicità del medesimo disegno criminoso grava sul condannato, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti o all’identità dei titoli di reato. La diversità dei correi e l’ampio lasso temporale tra le violazioni costituiscono indici valutabili ai fini dell’accertamento della volizione criminale unitaria. Il giudice dell’esecuzione può respingere l’istanza con motivazione scevra da tratti di manifesta illogicità, dando conto della insussistenza di un programma delinquenziale predeterminato.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna: due per ricettazione e una per riciclaggio e ricettazione, commessi in periodi distinti e con correi diversi. La Corte d’appello di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza con ordinanza del 22 ottobre 2024, rilevando l’assenza di elementi indicativi di una programmazione unitaria.

Avverso tale provvedimento il condannato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l’analogia delle modalità di azione e l’irrilevanza della diversità dei correi dimostrerebbero l’esistenza del disegno criminoso unitario.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal criterio consolidato secondo cui, in sede esecutiva, l’onere della allegazione dell’esistenza del medesimo disegno criminoso grava su chi la afferma, ovvero sul condannato che ha determinato l’apertura dell’incidente di esecuzione. Non è sufficiente il richiamo alla contiguità cronologica degli addebiti o all’identità dei titoli di reato, poiché tali indici sono sintomatici di abitualità criminosa più che di un progetto unitario.

Con riferimento ai primi due reati, la Corte ritiene infondato l’argomento del ricorrente. L’ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato che uno dei reati è stato commesso in un contesto di criminalità organizzata, con soggetti diversi dal ricorrente, mentre l’altro in un contesto privo di evidenze associative. Tale differenza è indice dell’inesistenza di una volizione criminale unitaria, poiché la commissione in un contesto strutturato esprime una volontà autonoma rispetto a quella che ha ispirato un reato privo di substrato associativo.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’identità o diversità dei correi è uno degli indici di valutazione dell’esistenza del disegno criminoso unitario. Sul punto cita Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017 e Sez. I n. 35806 del 20/04/2016. Nel caso concreto, il ricorso si limita a osservazioni di tipo generale, senza indicare le caratteristiche concrete dei reati e il filo conduttore che dovrebbe unirli.

Quanto ai reati oggetto della terza sentenza, l’ordinanza ha evidenziato la distanza temporale di cinque anni e la diversità dei correi. Il ricorrente non attacca la deduzione sull’elevato arco temporale, che costituisce uno dei criteri da cui desumere l’inesistenza della volizione unitaria. La Corte richiama sul punto Sez. IV n. 34756 del 17/05/2012, secondo cui quanto più ampio è il lasso di tempo tra le violazioni, tanto più improbabile è la programmazione unitaria predeterminata. Il motivo è pertanto affetto da aspecificità, non confrontandosi con il contenuto del provvedimento impugnato.

Il ricorso è nel complesso infondato; consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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