Notifica all’imputato detenuto per altra causa e domicilio eletto (Cass. pen. Sez. II n. 3058 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, nel caso in cui l’imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame non opera, nei suoi confronti, la previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede a pena di inammissibilità il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tale adempimento risulta privo di effetto in ragione della vigenza dell’obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell’imputato detenuto e la sua imposizione comporterebbe violazione del diritto all’accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 CEDU. Le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, e quelle effettuate presso il domicilio dichiarato o eletto danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con provvedimento dell’08/05/2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa del 09/09/2023, con la quale era stato condannato per il reato ascritto ai sensi dell’art. 707 cod. pen.
Avverso il predetto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto violazione di norme processuali in relazione agli artt. 581, comma 1-quater, e 591 cod. proc. pen., rilevando che, come specificamente evidenziato nel mandato conferito al difensore, egli era detenuto al momento del conferimento del mandato e, dunque, non solo non avrebbe potuto eleggere domicilio, ma doveva necessariamente ricevere la citazione in giudizio di appello in carcere.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ritiene il ricorso fondato. Dalla mera lettura del mandato ad impugnare emerge come all’interno dello stesso fosse stata esplicitamente evidenziata la condizione di detenzione per altra causa del ricorrente, con conseguente impossibilità di eleggere domicilio per le notifiche.
La Corte di appello, nella sua decisione, non ha rispettato il principio più volte enunciato in ordine alla notifica dell’imputato detenuto, secondo il quale, in tema di impugnazioni, nel caso in cui l’imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame non opera, nei suoi confronti, la previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022. Tale norma richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell’obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell’imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all’accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 CEDU, come affermato da Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure; Sez. 2, n. 33395 del 28/06/2023, Quattrocchi; Sez. 6, n. 21940 del 02/02/2024, Janashia, principio riferito espressamente anche al caso di imputato detenuto per altra causa.
Il principio si ricollega a quello affermato dalle Sezioni Unite n. 12778 del 27/02/2020, secondo cui le notificazioni effettuate nei confronti dell’imputato detenuto presso il domicilio dichiarato od eletto, e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen. Le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, anche nei confronti del detenuto per altra causa.
Nel caso in esame lo stato di detenzione era stato esplicitamente evidenziato nel corpo del mandato ad impugnare dal difensore e di tale circostanza la Corte di appello non ha tenuto conto, sebbene proprio per le caratteristiche della dichiarazione e della sottoscrizione apposta dovesse esserne ritenuta formalmente a conoscenza. Deve in conclusione essere disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 707 c.p. – Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
- Art. 184 c.p.p. – Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione