La tassazione di registro della sentenza di condanna al risarcimento del danno da reato grava solo sul danneggiante (Cass. civ. Sez. 5 n. 2688 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la sentenza o gli atti dell’autorità giudiziaria che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, anche se emessi dal giudice civile, sono soggetti a registrazione a debito ai sensi dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986. Costituisce deroga al principio di solidarietà di cui all’art. 57, primo comma, d.P.R. n. 131/1986, fondata su ragioni etico-sociali, non essendo il danneggiato tenuto ad anticipare il tributo su un credito di cui può risultare aleatorio il recupero. Per la sussistenza del presupposto non occorre la condanna penale, essendo sufficiente l’astratta configurabilità del reato, risultante dall’accertamento del giudice civile ai fini risarcitori; l’imposta prenotata a debito può essere recuperata, ai sensi dell’art. 60, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, esclusivamente nei confronti della parte obbligata al risarcimento, non anche delle altre parti del giudizio nei cui confronti la domanda è stata respinta. Il riconoscimento dei presupposti della registrazione a debito può essere effettuato anche dal giudice tributario e non richiede l’obbligatoria richiesta della cancelleria dell’ufficio giudiziario emittente.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta principale di registro su una sentenza della Corte d’appello che aveva condannato una ASL al risarcimento dei danni morali patiti dagli eredi di un soggetto. La società assicuratrice resisteva all’impugnazione, ritenendo di non essere soggetto passivo del tributo, essendo parte terza chiamata in causa e non destinataria della condanna risarcitoria.
La Commissione tributaria provinciale dichiarava cessata la materia del contendere sulla base di una nota depositata dall’Ufficio, poi rivelatasi riferibile ad altro contenzioso; la Commissione tributaria regionale, adita dall’Agenzia, riformava la sentenza ritenendo legittima la tassazione solidale nei confronti di tutte le parti in causa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i motivi di ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo motivo, concernente la deduzione di un giudicato esterno favorevole alla società formatosi in un procedimento parallelo. Il giudicato, essendo maturato nel corso del giudizio di appello e non essendo stato ivi eccepito, non poteva essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, potendo trovare rimedio esclusivamente nell’istituto della revocazione. Nel giudizio di cassazione è opponibile il giudicato esterno solo se la decisione sia divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per le allegazioni difensive in grado d’appello.
Con riferimento alle censure inerenti alla novità della domanda proposta dall’Agenzia in appello e al preteso omesso esame, la Corte ne ha affermato l’infondatezza, ravvisando nella sentenza impugnata un accertamento fattuale, insindacabile in sede di legittimità, che escludeva la riferibilità della richiesta di estinzione alla presente controversia, trattandosi di errore materiale di deposito.
Nel merito della questione tributaria, la Corte ha accolto il motivo con cui la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 59 e 60 d.P.R. n. 131/1986. L’imposta era stata liquidata in via solidale nei confronti di tutte le parti in causa, mentre la sentenza oggetto di tassazione, pronunciando condanna al risarcimento del danno morale, presupponeva la valutazione che il fatto fosse astrattamente previsto come reato. Tale circostanza integra i presupposti per l’applicazione della deroga alla solidarietà, essendo la registrazione a debito preordinata a evitare che il danneggiato sia gravato dell’imposta.
La Corte ha precisato che non rilevano i titoli di responsabilità configurabili, ma l’oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda, e che l’imposta deve essere recuperata esclusivamente nei confronti del soggetto condannato al risarcimento. La decisione del giudice di merito, che aveva esteso la tassazione alla società assicuratrice estranea al rapporto risarcitorio, è stata pertanto cassata con decisione nel merito e annullamento dell’avviso nei confronti della ricorrente.
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Nota della Redazione
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