Reato continuato in executivis: obbligo di motivare gli aumenti per reati satellite (Cass. pen. Sez. I n. 8019 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice è tenuto a motivare non solo l’individuazione della pena-base, ma anche l’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., non essendo sufficiente il rispetto del limite legale del triplo. Il giudice dell’esecuzione non può quantificare gli aumenti in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna, essendosi sul punto formato il giudicato in favore del condannato. Qualora il reato satellite sia stato giudicato con rito abbreviato, l’aumento di pena è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen. e il giudice deve specificare in motivazione di averne tenuto conto.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza dell’8 novembre 2024 ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra due sentenze di condanna, divenute irrevocabili, e due ulteriori sentenze di condanna per furti aggravati, già unificate con precedente ordinanza della Corte d’appello di Milano del 14 giugno 2023. La pena è stata complessivamente rideterminata in anni quattro e mesi otto di reclusione e 603,3 euro di multa.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la parificazione dell’aumento per un furto consumato e per uno tentato; la violazione del divieto di reformatio in pejus rispetto alla pena fissata in cognizione; l’omessa indicazione della riduzione per il rito abbreviato su uno dei fatti satellite. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento limitatamente all’aumento per il reato sub c).
La Motivazione della Corte
La Sezione I accoglie il ricorso, muovendo dal potere discrezionale del giudice dell’esecuzione, esercitabile secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen. Il Collegio ribadisce che il giudice dell’esecuzione deve motivare l’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito: non basta il rispetto del limite del triplo della pena-base. Richiama, sul punto, Sez. I n. 800 del 07.10.2020.
Su questa base, la scelta del Tribunale di parificare, come risposta sanzionatoria, un furto consumato e un furto tentato, senza alcuna motivazione, è censurata e annullata, perché non consente di verificare il processo motivazionale seguito.
Il secondo motivo è parimenti fondato. Il giudice dell’esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile. La Corte richiama Sez. U n. 6296 del 24.11.2016: l’intervento del giudice dell’esecuzione ha natura sussidiaria e non può contrastare le decisioni del giudice del processo. Il giudizio esecutivo è sommario, con contraddittorio limitato e limiti istruttori, e di regola la cognizione si esaurisce nell’esame delle sentenze. Rispetto alle determinazioni del giudice della cognizione si è formato il giudicato in favore del condannato, che non può essere modificato in pejus dal giudice dell’esecuzione.
Anche il terzo motivo è fondato. In tema di continuazione in executivis, se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l’aumento ex art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale dell’art. 442 cod. proc. pen. e il giudice deve specificare di averne tenuto conto; la riduzione, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di motivazione sul quantum (Sez. I n. 12591 del 13.03.2015; conforme Sez. I n. 26269 del 08.04.2021). Nel caso di specie non è possibile accertare se il giudice abbia considerato la diminuzione del terzo. L’ordinanza è pertanto annullata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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