Misure cautelari e stupefacenti: sindacato di legittimità e lieve entità (Cass. pen. Sez. 3 n. 15109 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità della Corte di Cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il sindacato è circoscritto alla verifica della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, restando ininfluenti le prospettazioni alternative che si risolvano in una mirata rilettura degli elementi di fatto. Con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nessuna singola circostanza può assumere a priori e in astratto carattere ostativo al riconoscimento della lieve entità, dovendo tale conclusione emergere dalla valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto, secondo i criteri normativizzati, con obbligo per il giudice di dar conto nella motivazione della ritenuta prevalenza di alcuni indici sugli altri.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un indagato per l’ipotesi di reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. L’indagato era stato fermato dalla polizia giudiziaria dopo essere uscito da un appartamento, nel cui interno erano stati rinvenuti cinque panetti di hashish e materiale per il confezionamento; era stato trovato in possesso di un sacchetto contenente sostanza bianca, successivamente accertata come cocaina, oltre a un bilancino di precisione.
Avverso l’ordinanza del riesame, l’indagato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo: il vizio di motivazione in ordine al quadro indiziario e alla disponibilità dello stupefacente; il vizio di motivazione apparente e generica in ordine alle esigenze cautelari; il vizio di motivazione carente in ordine ai criteri di scelta della misura; la violazione degli indirizzi di legittimità in relazione alla configurazione del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, stante la mancata verifica del principio attivo delle sostanze rinvenute.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, rilevando come l’ordinanza impugnata avesse reso una motivazione articolata e congrua, valorizzando il possesso delle chiavi dell’immobile, l’ingresso per il tempo sufficiente ad asportare la droga, il dato ponderale e le modalità di conservazione, oltre alla presenza di strumenti di misurazione, quali indici di professionalità e di destinazione allo spaccio. A fronte di tale ricostruzione, le deduzioni difensive si risolvevano in una inammissibile rivalutazione del merito, estranea al criterio fondante la rilevabilità dei vizi di motivazione in sede di legittimità, quale il carattere manifesto degli stessi. Il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare, è circoscritto all’esame dell’atto impugnato per verificare l’assenza di illogicità evidenti e la congruità delle argomentazioni, dovendo il vizio essere percepibile ictu oculi.
Con riferimento al secondo e al terzo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale logica e coerente con i dati disponibili, avendo correttamente desunto un concreto e attuale pericolo di recidivanza dalle modalità dei fatti, indicative di un’attività di spaccio non occasionale ma organizzata e di un notevole inserimento nei circuiti del narcotraffico. La scelta della custodia cautelare risultava giustificata dall’insufficienza degli arresti domiciliari, in considerazione della circostanza che l’indagato aveva ripetuto un crimine per fini di lucro nonostante l’espiazione di una precedente pena detentiva, mostrando incapacità di autocontrollo.
Quanto al quarto motivo, la Corte ne ha rilevato il difetto di specificità, non avendo il ricorrente tenuto conto delle ragioni poste a fondamento dell’ordinanza. Il giudice della cautela aveva spiegato le ragioni di esclusione della lieve entità secondo criteri di legittimità, valorizzando l’esame complessivo delle circostanze emergenti e il consistente peso ponderale dello stupefacente. La Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 51063 del 2018, secondo cui tra gli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell’art. 73 si instaurano rapporti di compensazione e neutralizzazione, in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto. Nessuna singola circostanza può assumere a priori carattere ostativo, dovendo la valutazione emergere dal confronto complessivo di tutti gli indici, con l’obbligo per il giudice di dimostrare di aver vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e di spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza di alcuni di essi.
La Corte ha infine precisato che, in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo, potendo attingere tale conoscenza da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando l’obbligo di motivazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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