Mancata rinuncia all’appello del PM nella richiesta del PG (Cass. pen. Sez. 2 n. 6097 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione da parte del pubblico ministero costituisce atto abdicativo di carattere formale che non ammette equipollenti e deve essere espressa nelle forme e nei termini di cui all’art. 589 cod. proc. pen. La richiesta del Procuratore generale di conferma della sentenza di assoluzione impugnata da altro pubblico ministero non può essere considerata atto di rinuncia, esprimendo esclusivamente una valutazione circa il merito della questione sottoposta a giudizio. In tema di appello avverso sentenza di proscioglimento, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. è imposta solo quando la riforma dipenda da una diversa valutazione della prova dichiarativa, non anche quando attenga al diverso ragionamento inferenziale su elementi fattuali già acquisiti.
Il Fatto
Il Tribunale aveva assolto l’imputato dal reato di ricettazione, pur ritenendo accertata la disponibilità materiale del telefono cellulare di provenienza furtiva, per insufficienza di prove sulla consapevolezza dell’origine illecita del bene. Su appello del Procuratore della Repubblica, la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma, dichiarava l’imputato colpevole del delitto contestato in concorso, riconosceva la circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, con pena sospesa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo plurimi motivi: la violazione dell’art. 589 cod. proc. pen. per mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello a fronte di una presunta rinuncia implicita del pubblico ministero; la violazione degli artt. 648 cod. pen. e 192, 603, comma 3-bis e 533 cod. proc. pen. per la riforma della sentenza assolutoria senza rinnovazione dell’istruttoria; l’omessa motivazione sulla richiesta subordinata di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen. con declaratoria di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che le conclusioni scritte del Procuratore generale, articolate nel senso della verifica dei requisiti di ammissibilità dell’appello e del rigetto dei motivi, potessero integrare una valida rinuncia all’impugnazione. La rinuncia del pubblico ministero, sul punto, è atto formale che non ammette equipollenti, sicché la richiesta di conferma della sentenza assolutoria esprime solo una valutazione di merito sulla questione, non una volontà abdicativa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, applicabile ai giudizi di appello in base al principio tempus regit actum. La norma impone la rinnovazione solo quando l’appello sia proposto avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa; nella specie, la riforma non si fondava su una diversa valutazione di tale prova, ma su un differente ragionamento inferenziale circa l’elemento soggettivo, muovendo dal medesimo dato fattuale già accertato dal primo giudice.
La Corte ha inoltre ritenuto la motivazione della sentenza di appello adeguata, avendo i giudici del gravame confutato specificamente le ragioni della decisione assolutoria e correttamente applicato i principi di legittimità in punto di elemento soggettivo della ricettazione, valorizzando il ristretto lasso temporale tra il furto e l’utilizzo del dispositivo quale indice della consapevolezza della provenienza illecita. Tali considerazioni sono state ritenute assorbenti anche del terzo motivo, generico per mancato confronto critico con la motivazione impugnata.
La Corte ha infine rilevato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, calcolando che la scadenza del termine, per il reato commesso nel settembre 2018, sarebbe intervenuta solo nel 2030, in applicazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 712 c.p. – Acquisto di cose di sospetta provenienza
- Art. 589 c.p.p. – Rinuncia all'impugnazione
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale