Reato continuato in executivis: onere di allegazione specifica dei gruppi di reati (Cass. pen. Sez. I n. 41905 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., richiede un’approfondita verifica di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e programmazione dei reati successivi, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo. Grava sul condannato che invochi l’art. 81 cod. pen. l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il riferimento alla contiguità cronologica e all’identità dei titoli di reato. L’elevato arco temporale tra i fatti non esime il Giudice dall’esaminare la continuazione parziale per singoli gruppi di reati, ma solo se l’interessato abbia enucleato tali gruppi e allegato gli indici rivelatori già nell’istanza originaria.
Il Fatto
Il condannato propone istanza al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Castrovillari per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con sedici sentenze definitive, relativi a ricettazione, furto tentato e consumato, rapina e truffa. Il Tribunale rigetta la richiesta. Avverso l’ordinanza il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con particolare riferimento alla mancata valutazione della continuazione per gruppi di reati.
Il ricorrente sostiene l’omogeneità del bene giuridico aggredito e la comune causale, legata a una condizione psichiatrica patologica documentata, contestando il rilievo attribuito dal Tribunale alla distanza temporale e spaziale tra i fatti e valorizzando la riconosciuta continuazione in una delle sentenze di cognizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che il riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in executivis, esige la verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la programmazione dei reati successivi al momento del primo. Richiama Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, secondo cui non è sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
Sul piano dell’onere probatorio, la Corte ribadisce che grava sul condannato l’obbligo di allegare elementi specifici e concreti, non bastando il riferimento alla contiguità cronologica e all’identità dei titoli di reato, indici di abitualità criminosa piuttosto che di un progetto unitario (Sez. I n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico; Sez. I n. 37555 del 13/11/2015, Bottari; Sez. II n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano; Sez. I n. 24202 del 23/02/2022, Cartanese). Il disegno criminoso non si identifica con una scelta di vita, ma richiede una programmazione iniziale, anche di massima, di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
Applicando tali principi, la Corte ritiene la motivazione del Giudice dell’esecuzione immune da vizi. Il Tribunale ha valorizzato la novità della truffa on line, eterogenea rispetto agli altri reati, le diverse modalità di furto e ricettazione, la sottrazione di beni di diversa natura e la commissione di alcune condotte dopo l’arresto e il sequestro, in pendenza di processi. Ha inoltre escluso la continuazione per fatti compresi in un arco temporale ampio, reputando improbabile che i fatti successivi fossero programmati alla data risalente del primo episodio.
La Corte affronta poi il profilo della continuazione parziale. Richiamando Sez. I n. 7381 del 12/11/2018, Zuppone, afferma che l’ampio arco temporale non esime il Giudice dal verificare la continuazione per singoli gruppi di reati, ma solo se l’interessato abbia dedotto tale evenienza enucleando i gruppi e allegando gli indici specifici già nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. Nel caso concreto la richiesta per gruppi è generica, avanzata in via subordinata senza specificazione: difetto che ne preclude l’accoglimento.
Quanto alla condizione psichiatrica e alla ludopatia documentata, la Corte ritiene che la motivazione si confronti con esse con ragionamento di merito non rivedibile in sede di legittimità, concludendo per un generale stile di vita. La deduzione sulla continuazione riconosciuta in sede di cognizione è inedita, non essendo contenuta nell’istanza originaria, e comunque non specificata. Richiamando Sez. I n. 54106 del 24/03/2017, Miele, la Corte conferma che il Giudice dell’esecuzione non può trascurare la valutazione cognitoria, ma può disattenderla in relazione al complessivo quadro fattuale. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Nota della Redazione
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